Borse di studio escluse dal requisito del lavoro flessibile per la stabilizzazione (C.G.A.R.S. n. 503 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La borsa di studio non instaura un rapporto di lavoro subordinato, nemmeno di tipo flessibile, con la pubblica amministrazione che la conferisce. Il requisito del contratto di lavoro flessibile richiesto dall’art. 20, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 75 del 2017 per l’accesso alle procedure di stabilizzazione non può essere integrato dallo svolgimento di attività di borsista, pur se assimilabili sul piano oggettivo a prestazioni lavorative. Le disposizioni sulle stabilizzazioni, in quanto derogatorie rispetto al concorso pubblico, sono di stretta interpretazione. Eventuali profili di fatto che, valutati nel loro complesso, potrebbero condurre a ravvisare un rapporto di pubblico impiego, ove non previamente accertati nelle sedi competenti, non possono fondare la decisione del giudice amministrativo.
Il Fatto
L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, con deliberazione commissariale, approva gli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 75 del 2017, bandita per la copertura di posti di dirigente psicologo. La ricorrente viene esclusa per difetto del requisito dei tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, maturati negli ultimi otto anni presso la stessa amministrazione entro il 31 dicembre 2021.
La candidata impugna la deliberazione davanti al T.a.r. per la Sicilia, sostenendo che l’assegnazione di una borsa di studio da parte della stessa azienda avrebbe dato origine a un rapporto di servizio riconducibile alla categoria del lavoro flessibile. Il Tribunale rigetta il ricorso. Proposto appello, la questione approda al giudice amministrativo di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. muove dal dato testuale dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 75 del 2017, che esige la titolarità di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione procedente dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, unitamente a un determinato periodo di anzianità entro il termine normativo. Il presupposto è dunque un contratto di lavoro, che non può che essere subordinato, di natura flessibile.
La Corte rileva che nella pubblica amministrazione non esistono rapporti di lavoro in cui l’amministrazione sia parte datoriale al di fuori del lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale. Nel caso di specie tale rapporto contrattuale di subordinazione è del tutto assente.
Il collegio sottolinea poi il carattere eccezionale delle procedure di stabilizzazione. Esse introducono un percorso di reclutamento derogatorio rispetto al concorso pubblico, riservato a una platea ristretta di soggetti muniti di requisiti e di esperienze lavorative specificamente individuati dal legislatore. Da ciò discende l’applicazione del canone di stretta interpretazione.
Su questa base la borsa di studio, per sua natura priva di connotati di subordinazione, non instaura un rapporto di lavoro e ancor meno un rapporto di pubblico impiego. Manca in radice il contratto di lavoro, a prescindere dal perimetro della flessibilità. Essa non è contemplata né nell’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001, espressivo di un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117 Cost., né nei contratti collettivi di comparto che disciplinano le forme di lavoro flessibile. Le attività legate alla borsa non possono pertanto integrare il requisito normativo.
Il collegio affronta infine gli elementi di fatto allegati dall’appellante. Anche a voler aderire alla prospettazione di un pregresso rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale rapporto non risulta accertato nelle sedi competenti e non può essere posto a fondamento della decisione. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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