Sorveglianza speciale, nozione restrittiva di arma e divieto di detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 990 del 10.01.2025)
Il divieto di detenere e portare armi imposto al sorvegliato speciale riguarda le sole armi proprie, non gli strumenti atti ad offendere. La qualificazione del coltello in sequestro postula l’accertamento delle sue caratteristiche concrete.