Armi camuffate equiparate a quelle da guerra e concorso nella detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 29725 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le armi da fuoco camuffate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, seconda parte, legge n. 110 del 1975, sono equiparate alle armi tipo guerra sulla base della sola natura di arma camuffata, a prescindere dalla potenzialità offensiva e dal riferimento soggettivo all’armamento delle truppe, perché l’equiparazione penale si fonda sulla pericolosità derivante dal carattere subdolo dell’arma. Ai fini del concorso nella detenzione illegale di armi, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell’illecito, con disponibilità materiale dell’arma o con un apporto causale consapevole volto a protrarne la detenzione, come nella custodia o nell’occultamento. La mera consapevolezza che altri detengano armi non integra, di per sé, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, l’elemento tipico del concorso, salvo un obbligo giuridico di attivarsi ex art. 40 cod. pen.. In assenza di specifica motivazione, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è fondata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, riduceva la pena inflitta a due imputati, coniugi, per una pluralità di reati in materia di armi: detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione di un’arma da guerra e detenzione di arma illegale, oltre a una contravvenzione. La vicenda traeva origine da un controllo sulle armi legittimamente detenute da uno degli imputati, nel corso del quale veniva rinvenuto un bossolo di calibro non riferibile alle armi controllate. Alla richiesta dei militari, l’uomo consegnava prima una pistola semiautomatica, prelevata dalla moglie dall’armadio della camera da letto, poi un borsone chiuso con lucchetto, la cui chiave egli deteneva, contenente le altre armi.
Il concorso contestato alla donna veniva desunto dai giudici di merito dalla lunga convivenza, dalle dichiarazioni ritenute contraddittorie e dall’aver ella prelevato la pistola dall’armadio. Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo la qualificazione della condotta relativa all’arma camuffata, il difetto di motivazione sul porto d’arma, la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La donna censurava anche il riconoscimento del concorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il sistema dell’art. 1 legge n. 110 del 1975. Le armi da guerra sono individuate da un criterio soggettivo, l’armamento delle truppe, e da uno relativo alla spiccata potenzialità offensiva. Le armi tipo guerra, di cui al comma 2 prima parte, si connotano invece per il munizionamento o le caratteristiche balistiche e di impiego. Quanto alle armi camuffate, la seconda parte del comma 2 opera un’equiparazione fondata sulla mera natura del camuffamento: il legislatore ha attribuito rilevanza alla pericolosità del carattere subdolo, senza richiamare la potenzialità offensiva. Il motivo è quindi rigettato.
Quanto al porto d’arma, la Corte rileva che la condotta non è descritta in fatto e che nessuna motivazione sul punto è contenuta nelle sentenze di merito, nonostante la specifica censura. Difetta inoltre un autonomo aumento per la continuazione riferito a tale fattispecie. Ne dispone l’annullamento senza rinvio, escludendo il reato.
Sul concorso attribuito alla donna, la Corte richiama un risalente e condiviso orientamento (Sez. I n. 4494 del 29.09.1987; Sez. I n. 45940 del 15.11.2011): è necessaria la disponibilità materiale dell’arma o un contributo consapevole alla detenzione, come la custodia o l’occultamento. La mera consapevolezza della presenza di armi in casa integra concorso solo se accompagnata da una condotta volta a protrarre l’illecito. Nella specie i giudici di merito non hanno indicato l’apporto causale della donna, né elementi univoci sulla consapevolezza del carattere illecito della detenzione, anche perché l’uomo deteneva pacificamente altre armi in modo legale. Non è configurabile un obbligo di attivarsi ex art. 40 cod. pen. La deposizione del collaboratore non prova la conoscenza dell’illiceità. Tali rilievi si estendono alla ricettazione.
Su dosimetria e attenuanti, la Corte osserva che la pena base è inferiore alla media edittale e che la motivazione è stata fornita. È invece del tutto mancante la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, nonostante la specifica censura, con conseguente annullamento limitato a tale punto per uno degli imputati.
Nota della Redazione
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