Omessa custodia di armi antiche e interesse al riesame del sequestro (Cass. pen. Sez. I n. 24175 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di omessa custodia di cui all’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 non è configurabile in relazione alle armi antiche, che non sono disciplinate dagli artt. 1 e 2 della stessa legge, ma dall’art. 10 della citata legge e dal regolamento di cui al d.m. 14 aprile 1982. Il Tribunale del riesame che ometta ogni verifica sulla natura delle armi in sequestro fonda su base giuridica erronea il giudizio di sussistenza del fumus. Nel procedimento cautelare la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame solo se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, requisito necessario di ammissibilità di ogni impugnazione, che deve sostenere anche il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice ex art. 322 cod. proc. pen., rigetta l’istanza di riesame proposta nell’interesse di una indagata avverso un decreto di sequestro preventivo. Il provvedimento riguarda armi da collezione, reperti balistici e munizioni rinvenuti presso l’abitazione e le pertinenze del padre, nel frattempo deceduto, del quale la ricorrente è figlia ed erede.
Il Tribunale conferma il vincolo quanto alla contravvenzione di cui all’art. 20 della legge n. 110/1975, ravvisando il fumus in capo alla ricorrente almeno a titolo di colpa, e dichiara inammissibile la richiesta per le ulteriori imputazioni, per difetto di interesse concreto e attuale. La difesa ricorre per cassazione con cinque motivi, tra cui la deduzione della natura antica di parte delle armi e la conseguente inapplicabilità della disciplina invocata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il ricorso con riguardo alla quasi totalità dei motivi. L’atto prospetta plurime questioni che, pur qualificate come vizi di legittimità, investono in realtà la completezza o la congruità dell’apparato argomentativo del provvedimento impugnato: profilo che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dedotto in sede di legittimità.
La difesa non ha poi adempiuto all’onere di allegazione rispetto ai numerosi profili fattuali evocati, così che la prospettazione degrada a mera asserzione. La doglianza sull’omessa trasmissione degli atti in cancelleria è prospettata in termini vaghi e perplessi, tali da risultare insuscettibile di valutazione.
La Corte richiama il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, quale requisito di ammissibilità di ogni impugnazione (Sezioni Unite n. 7983 del 25 settembre 2025, dep. 2026, Calvarese). Tale interesse deve sostenere anche il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen.
Diversa è la soluzione per l’ultimo motivo, relativo alla qualità di talune armi e alla loro possibile sussunzione tra le armi antiche di cui all’art. 10, sesto comma, della legge n. 110/1975. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 1 n. 43391 dell’11 ottobre 2022, Usberti), secondo cui la contravvenzione di omessa custodia, riferendosi alle sole armi degli artt. 1 e 2 della legge, non è configurabile in relazione alle armi antiche, disciplinate dall’art. 10, comma 7, della stessa legge e dal d.m. 14 aprile 1982.
Su tale deduzione il Tribunale non si è effettivamente confrontato, non avendo proceduto ad una verifica delle armi dell’allegato A per apprezzarne la natura e fondare su ciò un corretto inquadramento giuridico. La Corte annulla pertanto l’ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale della libertà di Cosenza, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.