Diniego di porto di fucile per uso caccia e valorizzazione dei precedenti penali anche non definitivi (TAR Calabria n. 1514 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia costituiscono un’eccezione al divieto generale di portare armi, non un diritto assoluto. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata alla prevenzione dell’abuso delle armi e ancorata a una prognosi di pericolosità “più probabile che non”. Tale valutazione può fondarsi anche su precedenti penali non definiti con sentenza di condanna, inclusi procedimenti conclusi con amnistia, estinzione o non doversi procedere, in quanto la finalità del provvedimento è cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di manifesta illogicità, travisamento dei fatti e irrazionalità della decisione.

Il Fatto

Un soggetto impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego trovava fondamento nella pluralità di precedenti penali a carico dell’istante, tra cui un decreto penale per violazione della normativa venatoria, episodi di furto aggravato, favoreggiamento reale, danneggiamento e ingresso abusivo. L’interessato deduceva che detti fatti erano risalenti o si erano conclusi con esiti favorevoli, come sentenze di non doversi procedere o intervenuta amnistia, e che la stessa Amministrazione aveva già concesso il rinnovo in passato pur a conoscenza di tali circostanze.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ripercorso il quadro normativo di riferimento costituito dagli artt. 1 e 42 R.D. n. 773/1931, ribadendo che il porto d’armi rappresenta un’eccezione al principio generale del divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Ha quindi richiamato il consolidato orientamento per cui l’autorizzazione può essere riconosciuta solo a fronte della piena affidabilità del richiedente, in una prospettiva anticipatoria di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, ha precisato il Collegio, non richiede la certezza dell’avvenuto abuso delle armi, essendo sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. I provvedimenti di diniego rivestono natura cautelare e preventiva, sicché legittimamente possono prescindere da un definitivo accertamento di responsabilità penale e valorizzare fatti storici oggettivi, anche se i relativi procedimenti si sono conclusi con archiviazione, amnistia o declaratoria di non doversi procedere.

Quanto al decorso del tempo, la circostanza non è di per sé dirimente in assenza di specifici elementi che possano giustificare una rivalutazione positiva, purché la motivazione del provvedimento illustri congruamente l’attualità del pericolo. Il Collegio ha infine delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale: al giudice amministrativo non spetta sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma solo censurare le scelte che appaiano ictu oculi errate, viziate da travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.

Alla luce di tali coordinate, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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