Abbandono di rifiuti e responsabilità del titolare d’impresa (Cass. pen. Sez. III n. 35630 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare dell’impresa che, eseguendo lo sgombero di materiali su incarico del committente, acquisisce la disponibilità dei rifiuti, risponde del reato di abbandono incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 anche quando non sia provata la diretta esecuzione materiale dello scarico, in ragione della violazione degli obblighi di corretta gestione e del mancato affidamento a soggetti autorizzati, nonché a titolo di colpa omissiva. L’eventuale concorrente responsabilità del committente non elide l’autonoma responsabilità dell’imputato, accertata su elementi specificamente riferiti alla sua condotta e alla sua qualità soggettiva. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., i precedenti penali ostano alla causa di non punibilità solo se integrano il comportamento abituale; il diniego può tuttavia fondarsi su motivazione implicita, desunta dagli indici di gravità oggettiva valutati ex art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 19.01.2026, ha dichiarato il titolare di un’impresa individuale colpevole del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi — tubi di plastica, cartongesso, mobilio e casse di legno, cartoni — provenienti dallo sgombero di alcuni locali, rinvenuti su un terreno comunale. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, l’imputato è stato condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, oltre spese processuali.

La vicenda emerge da un sopralluogo dei Carabinieri Forestali del maggio 2023, avviato su segnalazione del proprietario dell’area. Dalle dichiarazioni del committente e dalla deposizione di un testimone risultava che l’imputato aveva eseguito lo sgombero dell’abitazione, asportando i materiali con un camion e alcuni operai. Il Tribunale ha ritenuto che l’imputato avesse acquisito la disponibilità dei rifiuti e che non fossero emersi elementi idonei a interrompere il nesso causale con il successivo abbandono. Il ricorso per cassazione articola due motivi: erronea applicazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per assenza di riscontro individualizzante e mancata considerazione della responsabilità del committente; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando infondati entrambi i motivi. La premessa è il percorso probatorio del giudice di merito: l’imputato aveva acquisito la disponibilità degli oggetti di cui il committente voleva disfarsi eseguendo lo sgombero; parte dei rifiuti era stata riconosciuta come proveniente dall’abitazione; il titolare d’impresa non aveva offerto alcuna prova del corretto smaltimento, né dell’affidamento a soggetti autorizzati, né della sopravvenienza di fatti a lui non imputabili, quali furti o sottrazioni.

Su tale base il primo motivo è dichiarato generico. La difesa reitera l’assunto della mancata identificazione dell’autore materiale dello scarico, ma non si confronta con la ratio decidendi: la responsabilità non riposa sulla prova diretta dell’abbandono, bensì sull’acquisizione della disponibilità dei rifiuti e sulla violazione degli obblighi inerenti alla loro corretta gestione, valorizzata anche sotto il profilo della colpa omissiva. Il richiamo alla possibile responsabilità del committente è giudicato manifestamente inconferente, poiché l’eventuale concorso di altri soggetti non elide l’autonoma responsabilità accertata in capo all’imputato.

Quanto al secondo motivo, la Corte riconosce che coglie nel segno la censura di principio: i precedenti penali e la capacità a delinquere ostano all’art. 131-bis cod. pen. solo se integrano il comportamento abituale, ossia se hanno determinato la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero se sono stati commessi più reati della stessa indole (Sez. IV n. 15083 dell’11.03.2025, che richiama Sez. III n. 35757 del 23.11.2016). Il riferimento alla sola precedente condanna non basta.

Il motivo è tuttavia respinto per la ravvisata motivazione implicita. La sentenza va letta come unicum coerente e organico, in cui ogni punto si pone in relazione agli altri e la ragione di una statuizione può risultare anche da richiami impliciti (Sez. VI n. 19844 dell’11.03.2021; Sez. I n. 27825 del 22.05.2013). In tema di particolare tenuità, la motivazione può emergere dall’argomentazione con cui il giudice ha valutato gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza ex art. 133 cod. pen. per calibrare il trattamento sanzionatorio (Sez. V n. 15658 del 14.12.2018).

Nel caso concreto la pena è stata determinata in misura superiore al minimo edittale proprio in considerazione della gravità della condotta. Quel giudizio è incompatibile con la particolare tenuità del fatto e spiega implicitamente il diniego. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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