Abnorme la regressione del procedimento senza decisione sul fatto contestato (Cass. pen. Sez. II n. 30717 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. La restituzione degli atti determina una regressione dell’intero procedimento che integra abnormità strutturale, in quanto il provvedimento è avulso dal sistema processuale, e abnormità funzionale, perché causa una stasi del procedimento cui nessun altro organo o parte può ovviare con gli ordinari strumenti processuali. Il giudice del dibattimento deve decidere sul fatto devoluto alla sua cognizione ed eventualmente limitare la trasmissione degli atti al pubblico ministero al solo fatto nuovo, ben potendo i due reati concorrere.
Il Fatto
Nel corso di un dibattimento, all’esito dell’audizione del teste amministratore di sostegno della parte civile, il Tribunale di Pavia in composizione monocratica ha rilevato che il fatto era risultato diverso da come descritto nel capo di imputazione. Il giudice ha ritenuto configurabile un’ipotesi di circonvenzione di incapace, rispetto alla quale l’eventuale uso indebito di carte di credito costituirebbe solo un frammento di condotte più ampie, e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di reato per il quale è prevista l’udienza preliminare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, eccependo l’abnormità del provvedimento per non essersi il giudice pronunciato sull’oggetto della cognizione a lui devoluta, ossia sul fatto contestato di indebito utilizzo della carta bancomat.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il Collegio ha osservato che la trasmissione degli atti è stata disposta a seguito dell’esame testimoniale, dal quale il Tribunale ha ritenuto emergere una condotta di circulvenzione di incapace non valorizzabile come mera riqualificazione giuridica del reato contestato di uso indebito di carte di pagamento.
Dai verbali dell’esame testimoniale allegati al ricorso emerge, tuttavia, che il possibile addebito di circonvenzione attiene a condotte ulteriori rispetto all’uso del bancomat della persona offesa e, in particolare, ai rapporti locatizi gratuiti stipulati tra la vittima e la badante, odierna imputata, o la di lei figlia.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciarsi sul fatto originariamente contestato (Sez. II n. 29336 del 2025). Nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di cui al capo di imputazione.
La restituzione degli atti ha comportato una abnormità strutturale, perché il provvedimento è avulso dal sistema e non previsto né prevedibile dal legislatore, e una abnormità funzionale, perché causa una stasi del procedimento cui nessun altro organo o parte può ovviare con gli ordinari strumenti processuali. L’ordinanza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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