Motivazione apparente e doppia conforme travolte dal vizio di illogicità (Cass. pen. Sez. VI n. 1075 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso doppia conforme di condanna, la motivazione è apparente e come tale sindacabile quando non consente di comprendere da quali elementi probatori sia stata desunta la responsabilità dell’imputato. Il giudice di legittimità annulla la sentenza quando il percorso argomentativo non chiarisce la qualità e la quantità della sostanza ceduta, le circostanze di tempo e di luogo delle cessioni e la loro riferibilità all’imputato. È manifestamente illogico il ragionamento che correla il sequestro di sostanza stupefacente avvenuto in un diverso procedimento, e in data successiva ai fatti per cui si procede, alla qualità di assuntore del destinatario delle cessioni per inferirne la disponibilità della sostanza da parte dell’imputato al momento dei fatti contestati.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato per due episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati ai capi A) e B), dichiarando invece non doversi procedere per gli ulteriori reati, riqualificati ai sensi del quarto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Napoli, rigettando l’appello del pubblico ministero e accogliendo in parte quello dell’imputato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 18.000 di multa, sostituendo le pene accessorie con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: i primi tre censurano la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli indizi valorizzati dai giudici di merito; il quarto denuncia la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’omessa valutazione della lieve entità delle condotte.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, logicamente connessi, e li accoglie. Preliminarmente osserva che le censure riguardano solo il capo A), mancando ogni riferimento agli elementi valutati per il capo B). Superata la doppia conforme, il Collegio rileva che dall’esame congiunto delle sentenze di merito non emerge da quali elementi probatori sia stata desunta la responsabilità dell’imputato.
La sentenza di primo grado si era limitata a una acritica trascrizione delle conversazioni intercettate — nessuna delle quali riferibile al destinatario delle cessioni — e alla valorizzazione di elementi indiziari di natura equivoca. La Corte territoriale li ha reputati sufficienti con motivazione poco persuasiva e in parte manifestamente illogica.
La motivazione non consente di inferire la qualità e la quantità della sostanza ceduta, le circostanze di tempo e di luogo delle cessioni e la loro riferibilità al ricorrente. Non è noto il contenuto dei contatti telefonici; la partecipazione al c.d. “festino” non è descritta in modo da comprenderne la rilevanza probatoria, restando indeterminati l’esito della perquisizione, il quantitativo di cocaina e il destinatario del sequestro. Nulla è detto, inoltre, sulla pluralità di episodi contestati nel periodo contestato.
Coglie nel segno la censura sulla utilizzazione delle risultanze di un diverso procedimento penale, relativo al rinvenimento, in data successiva ai fatti del capo A), di sostanza di diversa natura. È manifestamente illogico correlare quel sequestro alla qualità di assuntore del destinatario delle cessioni per inferirne la disponibilità di cocaina in capo all’imputato al momento dei fatti.
Il quarto motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, privo del requisito di specificità che consenta alla Corte di valutare d’ufficio l’erronea qualificazione delle condotte. Ne segue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, e l’inammissibilità nel resto, con irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità per il capo B).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.