Truffa aggravata: il pericolo immaginario sussiste anche se nasce da episodi reali (Cass. pen. Sez. II n. 30718 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. ricorre anche quando l’autore della truffa muova da situazioni di conflitto realmente vissute dalla persona offesa, purché prospetti alla stessa la concreta possibilità di ulteriori eventi dannosi e violenti, così traendola in inganno e inducendola a compiere atti dispositivi del proprio patrimonio. Il pericolo immaginario, infatti, non richiede che il timore sia creato dal nulla, essendo sufficiente che l’autore lo alimenti e lo strumentalizzi sfruttando la condizione di sudditanza psicologica della vittima. La genericità del capo di imputazione non sussiste quando la contestazione indichi periodo, importi, modalità di versamento e profitto, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa. Il vizio di motivazione è deducibile solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio. L’aggravante dell’art. 61, n. 7, cod. pen., nel reato continuato, va valutata con riguardo al danno complessivamente cagionato.

Il Fatto

La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa aggravata, riducendo la pena e revocando la confisca del denaro in sequestro, fermo il sequestro conservativo. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.

Si è dedotta la nullità del decreto di giudizio immediato per genericità dell’imputazione in ordine alle singole dazioni di denaro, al profitto e al periodo temporale; la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il tribunale retrodatato le condotte; l’omessa verifica dell’attendibilità della persona offesa e dei testimoni suoi familiari; l’insussistenza dell’aggravante del pericolo immaginario; l’erronea valutazione del danno patrimoniale di rilevante gravità e dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati manifestamente infondati. La contestazione rispetta i parametri di legittimità quando contiene i tratti essenziali del fatto, non dovendosi indicare la data di ciascuna dazione in presenza di un arco temporale pluriannuale. La Corte di merito ha puntualmente individuato il periodo di consumazione, l’importo complessivo del profitto e le modalità dei versamenti: la doglianza non regge.

Quanto al principio di correlazione, la descrizione delle condotte anteriori al 2017 costituisce una esemplificazione del quadro storico in cui la condotta si è insinuata, valorizzata solo a tal fine; le dazioni sono state poi individuate nel perimetro del capo di imputazione. La motivazione è congrua e immune dai vizi denunciati.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perché versato in fatto. In presenza di una doppia conforme, le due sentenze formano un unico corpo motivazionale. Il sindacato di legittimità non può tradursi in rivalutazione del merito, essendo circoscritto alla verifica della completezza e logicità della motivazione. Le Sezioni Unite n. 41461 del 2012 escludono l’applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica rafforzata di credibilità e attendibilità. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda con rigore, valorizzando plurimi riscontri documentali e registrazioni.

Il quarto motivo è infondato. L’aggravante del pericolo immaginario è correttamente ritenuta: è irrilevante che il timore derivasse da episodi reali noti all’imputato, poiché questi, partendo da essi, ha instillato nella vittima la convinzione di ulteriori eventi dannosi, instaurando una condizione di sudditanza psicologica e collegando la richiesta di denaro alla pretesa protezione. Quanto al quinto motivo, il Collegio non dà seguito all’orientamento che valuta l’aggravante sul singolo reato, ma lo dichiara inammissibile per aspecificità. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, essendo congrua la motivazione sull’aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alla rifusione in favore delle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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