Abusivo frazionamento del credito professionale: necessaria la verifica concreta dell’interesse (Cass. civ. Sez. II n. 30763 del 22.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivo frazionamento del credito, la dichiarazione di improponibilità della domanda separatamente proposta presuppone un accertamento concreto, e non meramente assertivo, della riconducibilità dei crediti al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o alla identità dei fatti costitutivi, non essendo sufficiente la sola esistenza di un rapporto di durata tra le parti né la contemporanea esigibilità dei crediti. La valutazione sulla sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore alla tutela processuale frazionata è riservata al giudice di merito, ma deve essere sorretta da motivazione riferita alla fattispecie concreta e alle caratteristiche delle singole cause. Ove tale verifica manchi, la statuizione è censurabile in sede di legittimità per motivazione apparente. Prima di dichiarare l’improponibilità, il giudice deve inoltre valutare la possibilità di riunione delle cause connesse ai sensi dell’art. 274 c.p.c.
Il Fatto
Un avvocato ha agito ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di Forlì per ottenere la liquidazione del compenso professionale maturato per l’attività difensiva svolta a beneficio di un cliente in un procedimento conclusosi con pronuncia della Corte di cassazione.
Il Tribunale ha declinato la propria competenza in favore della Corte d’Appello di Bologna, quale ultimo giudice di merito. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale ha dichiarato la domanda improponibile per abusivo frazionamento del credito, rilevando la pendenza di numerosi altri procedimenti promossi dal professionista per crediti retti dal medesimo rapporto di durata. Avverso tale ordinanza l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione con quattordici censure.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di riunione dei giudizi pendenti, escludendo l’ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c. e ravvisando tra le controversie solo identità di questioni e connessione soggettiva.
I motivi settimo e ottavo, relativi alla mancata proposizione del regolamento di competenza d’ufficio e alla violazione del foro del consumatore, sono stati dichiarati inammissibili: il regolamento ex art. 45 c.p.c. è strumento discrezionale nella disponibilità del giudice e non supplisce al mancato utilizzo del regolamento ex art. 42 c.p.c., non proposto dal ricorrente, che ha così fatto acquiescenza alla pronuncia sulla competenza.
Infondati i motivi quinto e sesto sul giudicato esterno. La questione della proponibilità separata dei crediti professionali è di natura meramente processuale e dà luogo a un giudicato formale, che non preclude la riproposizione della pretesa in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. La produzione documentale in sede di legittimità è risultata inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Nel merito la Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 7299/2025, secondo cui i crediti iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o fondati su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato comporti inutile dispendio processuale, non possono essere azionati in giudizi separati salvo apprezzabile interesse del creditore. L’ordinanza impugnata ha invece fondato l’improponibilità sulla sola esistenza del rapporto di durata e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, senza verificare in concreto l’interesse del creditore né la possibilità di un giudizio unitario.
La Corte rileva che la declaratoria di incompetenza resa in tutti i procedimenti dal Tribunale di Forlì aveva individuato giudici competenti diversi, precludendo la trattazione congiunta delle cause e impedendo al professionista di riassumerle unitariamente. La Corte d’Appello avrebbe dovuto pertanto valutare l’abusivo frazionamento all’attualità, limitatamente ai crediti le cui cause erano state riassunte davanti al medesimo ufficio, accertando i presupposti e verificando le condizioni di riunione ex art. 274 c.p.c.
Accolti pertanto il terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, con assorbimento dei restanti, la Corte ha cassato l’ordinanza con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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