Ricorso per cassazione improcedibile senza copia autentica e relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 7553 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. quando il ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Tale deposito è prescritto per consentire alla Corte di controllare la tempestività dell’impugnazione a tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto del giudicato formale. La dichiarazione di improcedibilità non è esclusa, tuttavia, quando la documentazione attestante la notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Non opera, invece, il temperamento della procedibilità quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione, essendo ormai irrilevante la funzione di verifica della tempestività. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando il ricorso principale sia dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Un erede, nella qualità di successore con beneficio d’inventario, conveniva in giudizio davanti al tribunale una società chiedendo il pagamento di una somma iscritta in bilancio. Il tribunale accoglieva la domanda. La corte d’appello, su impugnazione della società, rigettava la pretesa dell’attore, condannandolo alle spese.
Contro la sentenza di secondo grado il soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con tre motivi, al quale il ricorrente replicava.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale. Il ricorrente non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata né la relata di notifica, produzioni prescritte dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. a pena di improcedibilità. La documentazione non è stata prodotta neppure dalla società resistente, sicché non opera il temperamento elaborato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, che esclude l’improcedibilità quando la relata sia comunque nella disponibilità del giudice.
Né è invocabile il principio affermato da Cass. n. 17066 del 2013, secondo cui il ricorso resta procedibile se dal suo tenore emerge che la notifica si è perfezionata entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione. Nel caso concreto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 25 gennaio 2023 e il ricorso è stato notificato il 28 aprile 2023, quando il termine di sessanta giorni era già spirato. Il collegamento tra pubblicazione e notifica non è quindi idoneo a soddisfare lo scopo della norma.
La Corte rileva la conformità della propria lettura ai principi affermati dalla CEDU, richiamando Cass. n. 24724 del 2024, n. 27313 del 2024 e n. 27883 del 2024.
In via subordinata, il ricorso, ove procedibile, sarebbe comunque inammissibile. L’unico motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 360 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., ma si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione del fatto. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non è dedotta secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi dalle Sezioni Unite n. 16598 del 2016 e n. 20867 del 2020. Quanto all’art. 2729 cod. civ., difetta ogni argomentazione sulla riconducibilità degli elementi probatori al paradigma presuntivo, e la censura non è pertinente rispetto alla motivazione della corte territoriale, che ha negato la prova dell’elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria.
La Corte richiama infine Cass. n. 17720 del 2018, secondo cui la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo non contestato con appello è deducibile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., purché il fatto secondario sia decisivo. Il ricorso incidentale, tardivo rispetto alla notificazione della sentenza, è dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. e la soccombenza è riferita alla sola parte ricorrente principale.
Nota della Redazione
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