Abuso del processo e condanna ex art. 96 c.p.c. su ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 12316 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., integra una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. e codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. La parte che non si attiene a quella valutazione, poi confermata nella decisione definitiva, è destinataria della condanna per responsabilità aggravata. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma, e implica un problema interpretativo della stessa; resta perciò estranea a tale vizio ogni censura che critichi il convincimento del giudice di merito formatosi sull’esame del materiale probatorio.
Il Fatto
Una società e due fideiussori hanno convenuto in giudizio la banca, contestando la capitalizzazione degli interessi passivi, l’applicazione di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di altri costi, con riferimento a due contratti bancari. La banca si è costituita e ha proposto domanda riconvenzionale. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori per le domande di nullità contrattuale, ha respinto la domanda risarcitoria e ha accolto la riconvenzionale.
L’appello di uno dei fideiussori è stato respinto. Propone ricorso per cassazione il fideiussore soccombente, con tre motivi. Resiste la cessionaria del credito, subentrata nella titolarità dello stesso. Formulata dal consigliere delegato la proposta di definizione, la parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa; sono state depositate memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte condivide integralmente i rilievi della proposta. Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione per avere il giudice distrettuale motivato per relationem alla pronuncia di primo grado, è manifestamente infondato: la sentenza impugnata soddisfa i requisiti di quella tecnica di motivazione, richiamando il principio di diritto di cui a Cass. n. 31653/2019, in aderenza all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il secondo motivo è inammissibile. La censura non attacca adeguatamente la ritenuta tardività dell’allegazione ex art. 345 cod. proc. civ.: la deduzione difensiva andava qualificata come eccezione prospettante fatti impeditivi, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., onde tardiva. Inoltre il motivo finisce per pretendere un riesame del fatto. È la stessa terza memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., invocata nel ricorso, a smentire l’assunto del ricorrente, poiché non vi si rinviene una doglianza incentrata sulla mancata documentazione di quanto contabilizzato a titolo di anticipazioni.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto provato il credito della banca sulla base della c.t.u., salvo alcune poste espunte, e ha giudicato generiche le deduzioni ulteriori dell’appellante. Il ricorrente riproduce il motivo di gravame e richiama principi pacifici in tema di ammissibilità dell’appello, ma non formula deduzioni capaci di smentire il rilievo sull’assenza di doglianze riferite ai distinti conti. Il motivo difetta di aderenza al decisum, ciò che ne impone la statuizione di inammissibilità, in linea con Cass. n. 13735 del 2020, Cass. n. 20910 del 2017 e Cass. n. 21490 del 2005.
Il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte dispone la condanna a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023: la norma codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata in decisione, lascia presumere una responsabilità aggravata. La parte ricorrente è condannata al pagamento di 25.000 euro in favore della controricorrente e di ulteriori 2.500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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