Notifica cartella a mani del portiere e impugnabilità dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 15175 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, ancorché non espressamente elencato dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in quanto portatore di una pretesa tributaria già definita. La sua impugnazione non è, tuttavia, onere del contribuente. Nel giudizio avverso l’intimazione non possono trovare ingresso le contestazioni relative alla cartella di pagamento presupposta qualora questa sia stata ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, con conseguente preclusione dei vizi di merito della pretesa fiscale. La notificazione a mezzo posta della cartella eseguita ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario, anche a mani del portiere, senza necessità di ulteriori adempimenti dell’agente postale.

Il Fatto

Una contribuente riceveva un’intimazione di pagamento da parte del concessionario della riscossione, quale conseguenza del mancato versamento delle somme richieste con una precedente cartella di pagamento. La cartella era stata notificata anni prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna del plico al portiere dello stabile.

La contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo prescritta la cartella. Il concessionario proponeva appello e la commissione tributaria regionale lo accoglieva, rilevando la tardività delle contestazioni sulla cartella e la loro inammissibilità nel giudizio sull’intimazione. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, ai quali il concessionario resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità della notificazione della cartella, eseguita a mani del portiere senza che l’agente postale avesse dato comunicazione alla destinataria mediante raccomandata. Il motivo è dichiarato inammissibile per la congerie di disposizioni invocate senza individuazione delle singole ragioni di censura e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte rettifica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello aveva ritenuto non impugnabile l’intimazione di pagamento. Richiamando la Cass. n. 2616 del 2015, si afferma che l’impugnazione di un atto non elencato dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma espressivo di una pretesa tributaria definita, è una facoltà e non un onere.

Sul piano della notificazione, la Cassazione richiama la Corte cost. n. 175 del 2018 e la Cass. n. 28872 del 2018: la forma semplificata di notificazione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento è giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente della riscossione. Si applicano le norme sul servizio postale ordinario, non quelle della legge n. 890/1982. Secondo la Cass. n. 1686 del 2023, il perfezionamento avviene con la consegna del plico al domicilio, senza adempimenti ulteriori, e la Cass. n. 16949 del 2014 ammette la notificazione a mezzo posta anche con consegna al consegnatario, nella specie il portiere. L’avviso di ricevimento, atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 cod. civ. La consegna al portiere è pertanto ritenuta corretta, non contestandosi la qualità del ricevente.

Il secondo motivo, sulla decadenza del potere di riscossione, è dichiarato inammissibile perché aggredisce la cartella presupposta, ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata. Anche il terzo motivo, sulla pretesa violazione degli obblighi di motivazione dello Statuto del contribuente quanto agli interessi di mora, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il testo dell’intimazione. Il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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