Notifica diretta della cartella e prescrizione quinquennale degli interessi (Cass. civ. Sez. V n. 12504 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, forma alternativa a quella eseguita dagli ufficiali della riscossione e integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale: il secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 non può che riferirsi al soggetto che deve effettuare la notifica. La soppressione dell’inciso “da parte dell’esattore” ad opera dell’art. 12 del d.lgs. n. 46/1999 non esclude la facoltà di notifica diretta, dovendosi leggere la norma in relazione all’art. 11, primo comma, dello stesso decreto. L’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. Le obbligazioni per sanzioni si estinguono con il decesso del contribuente, trattandosi di obbligazione di natura personale.
Il Fatto
I contribuenti ricorrevano avverso le intimazioni di pagamento loro notificate il 18 dicembre 2012, sulla base di cartelle che assumevano non essere state notificate. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’intimazione concernente entrambi i ricorrenti, e la CTR del Piemonte confermava la sentenza di primo grado.
I contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’agente della riscossione, mentre l’Agenzia delle Entrate deposita un tardivo atto di costituzione. La difesa dei ricorrenti allega il decesso di uno di essi, avvenuto nel 2018, e la riconducibilità delle cartelle all’annullamento dei debiti di importo inferiore a cinquemila euro.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara il difetto di legittimazione a ricorrere di una ricorrente, debitrice solo in relazione alla cartella già annullata in primo grado e non più in giudizio. Quanto all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, il requisito reddituale va riferito all’erede o, in difetto, all’eredità vacante, e deve essere dimostrato: grava sulla parte l’onere di allegare l’esito dell’interrogazione della propria situazione debitoria, idoneo a dimostrare l’annullamento del debito e la cessazione della materia del contendere. Tale onere non risulta assolto.
La Corte rileva poi che il documentato decesso del ricorrente determina l’estinzione delle obbligazioni relative alle sanzioni e ai relativi accessori, attesa la natura personale dell’obbligazione.
Sul primo motivo, il disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. non attiene alla regolarità della notifica, ma alla conformità della copia all’originale, e deve essere formulato in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 12794/2021). La contestazione generica non è sufficiente.
Quanto alla notifica diretta, la Corte ribadisce che l’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, anche dopo la soppressione dell’inciso “da parte dell’esattore”, consente al concessionario di notificare la cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 35822/2023; Cass. n. 6395/2014, con conformi). La notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento. La soppressione dell’inciso trova giustificazione nella funzione di riordino della disciplina della riscossione e nel raccordo con l’art. 11, primo comma, del d.lgs. n. 46/1999.
È fondato, per quanto di ragione, il motivo sulla prescrizione di sanzioni e interessi. Per le sanzioni la questione è superata dall’estinzione; per gli interessi la Corte richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui l’obbligazione ha natura autonoma e soggiace al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 27055/2022; Cass. n. 31283/2021; Cass. n. 20955/2020). Poiché le cartelle vennero notificate almeno sei anni prima delle intimazioni, la sentenza è cassata sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che si conformerà al principio della prescrizione quinquennale.
Nota della Redazione
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