Accertamenti bancari, onere della prova contraria analitica (Cass. civ. Sez. V n. 11878 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria. Il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente, avuto riguardo a ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione. Non è sufficiente un mero confronto quantitativo tra versamenti e importi in fattura per ritenere superata la presunzione. La sentenza che si limiti a tale confronto, senza chiarire le incongruenze nei conteggi dedotte dall’Ufficio, è cassata con rinvio.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 per IRES, IVA e IRAP. L’atto si fondava sulla qualificazione dell’associazione quale ente commerciale e sulla determinazione dei ricavi tramite accertamenti bancari ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo giustificati i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità per un importo complessivo di 523.600,00 euro e ingiustificati i restanti 11.300,00 euro; i prelevamenti risultavano non giustificati per l’intero importo di 675.575,00 euro. L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con un unico motivo; la parte contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza interlocutoria n. 37863/2022, depositata il 28.12.2022, il Collegio aveva rilevato che il ricorso era corredato di doppia attestazione ma privo della ricevuta di consegna alla controparte, invitando la ricorrente a depositare copia conforme entro sessanta giorni. L’Agenzia provvedeva depositando l’attestazione cumulativa di notifica PEC con ricevuta di consegna.

Nel merito, l’Agenzia denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., lamentando il cattivo governo delle regole sull’onere della prova: sarebbe spettato al contribuente dimostrare in modo rigoroso e analitico che i versamenti bancari non erano soggetti a tassazione.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui le presunzioni legali da accertamenti bancari impongono al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria (Cass. n. 6405 del 2021; Cass. n. 22302 del 2022). Il giudice di merito deve compiere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove offerte, con riguardo a ogni singola movimentazione e con adeguata motivazione (Cass. n. 35258 del 2021; Cass. n. 13112 del 2020; Cass. n. 30786 del 2018).

Nel caso concreto il giudice del merito non ha svolto alcun controllo della documentazione, omettendo di verificare se le fatture prodotte si riferissero proprio alle movimentazioni contestate. Si è limitato a un mero confronto quantitativo tra versamenti sul conto e importi in fattura, senza chiarire le incongruenze nei conteggi evidenziate dall’Ufficio. In difetto di una analitica e rigorosa ricostruzione, la presunzione legale non può ritenersi superata.

Il motivo è dunque fondato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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