Notifica cartella da PEC non ufficiale e prescrizione sanzioni: oneri di allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 15864 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, occorrendo che il contribuente alleghi e provi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso. Quanto alla prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi, non opera la regola generale dell’art. 2946 cod. civ., ma le disposizioni speciali degli artt. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, n. 4, cod. civ., con distinzione fondata sull’esistenza di un titolo esecutivo derivante da sentenza passata in giudicato. In tale ultimo caso trova applicazione diretta l’art. 2953 cod. civ. e il credito si prescrive in dieci anni. Il motivo che deduce la prescrizione quinquennale senza indicare le singole cartelle e la natura del titolo esecutivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato cartelle e un atto di intimazione relativi a crediti erariali e diritti camerali. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello, dichiarava cessata la materia del contendere quanto ai diritti camerali e a una cartella estinta, rigettando nel resto e rideterminando le spese di lite.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di notifica, erronea valutazione degli atti interruttivi della prescrizione, omesso esame della prescrizione di sanzioni e interessi, nullità della notifica da PEC non ufficiale e illegittimità della condanna alle spese. Le Agenzie hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’idoneità dell’atto interruttivo: il contribuente sosteneva che il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto atto cautelare e non espropriativo, non interrompe la prescrizione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: esso mirava a una rivalutazione in fatto delle notificazioni compiute e difettava di specificità, non collegando l’assunto a singole cartelle e crediti erariali. Inoltre la controricorrente aveva chiarito che l’atto era un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, idoneo a interrompere la prescrizione per la sua finalità compulsoria.
Il secondo motivo deduceva la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non evocava un fatto storico-naturalistico e mancava la specificazione delle cartelle, degli interessi e delle sanzioni. Nel merito, ha ribadito la distinzione giurisprudenziale: se il titolo esecutivo non è fondato su sentenza passata in giudicato vale il termine quinquennale; se il diritto alla riscossione di sanzioni e interessi nasce dal ritardo nel pagamento dopo il passaggio in giudicato, opera l’art. 2953 cod. civ. con prescrizione decennale.
Il terzo motivo lamentava il mancato deposito della cartolina di avvenuta notifica per le cartelle notificate a mani di familiare convivente. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: privo di interesse quanto a una cartella già incisa dalla cessazione della materia del contendere, e per le altre tre perché sottendeva una rivalutazione in fatto e un vizio di natura revocatoria. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, salvo che il vizio riguardi fatto processuale o sostanziale.
Il quarto motivo riguardava la notifica da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri. La Corte lo ha rigettato, dando continuità all’orientamento per cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.
Il quinto motivo contestava la mancata compensazione delle spese e la loro liquidazione in favore dell’amministrazione assistita da propri funzionari. La Corte lo ha rigettato: la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, e l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. riconosce la sola facoltà di compensare. Quanto all’amministrazione assistita da funzionari, spetta la rifusione con riduzione del venti per cento dei compensi.
Nota della Redazione
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