Avviso di accertamento tardivamente impugnato: inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21710 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia dichiarato tardiva l’impugnazione dell’avviso di accertamento, qualora il contribuente non censuri specificamente la ragione posta a fondamento della decisione. La deduzione di un vizio della procedura notificatoria dell’atto impositivo non rende l’atto stesso impugnabile sine die: decorsi i termini legali, il contribuente può far valere le proprie ragioni soltanto opponendo i successivi atti della procedura o chiedendo la rimessione in termini per non aver avuto effettiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile.
Il Fatto
Un medico, sottoposto a verifica fiscale, riceveva un invito al contraddittorio relativamente a movimentazioni bancarie del 2016. Il contribuente, tramite il proprio commercialista munito di procura con elezione di domicilio, forniva le giustificazioni richieste. Circa un anno dopo, gli veniva notificato un avviso di presa in carico, relativo a somme indicate in un avviso di accertamento che si assumeva notificato nel settembre 2022.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo, tra l’altro, la nullità della notifica per essere stata effettuata sulla propria Pec personale e non presso il domicilio eletto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando il ricorso originario inammissibile per tardività.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte rileva un primo profilo di inammissibilità: il contribuente non ha riportato la formula integrale dell’elezione di domicilio effettuata presso il commercialista, impedendo la verifica della sua portata rispetto alla notifica degli atti impositivi.
Inoltre, la sentenza impugnata si fonda sull’unica ragione dell’intervenuta decadenza dal termine di impugnazione. Il contribuente, tuttavia, non ha attinto con censure specifiche questa ratio decidendi, limitandosi a contestare la validità della notificazione dell’atto presupposto. L’esistenza di un vizio della notifica, osserva la Corte, non rende l’atto impugnabile senza limiti temporali.
La Corte precisa che, una volta decorsi i termini, il contribuente può far valere le proprie ragioni solo opponendo gli atti successivi della procedura di riscossione o chiedendo la rimessione in termini, dimostrando di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione del c.d. doppio contributo.
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Nota della Redazione
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