Accertamento con adesione non vincola per periodi d’imposta successivi (Cass. civ. Sez. V n. 872 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria l’accertamento con adesione vincola il contribuente e l’Amministrazione finanziaria e preclude a quest’ultima ulteriore attività accertatrice solo con riferimento al periodo d’imposta interessato dall’accordo, che ne costituisce il limite oggettivo. Per i periodi d’imposta successivi l’accertamento con adesione non ha carattere vincolante e non è assimilabile al giudicato, non potendosi estendere ai presupposti fattuali della pretesa impositiva gli effetti esterni tipici di questo. Esso configura un accordo di diritto pubblico, non un atto di diritto privato né una transazione, soggetto alla speciale disciplina del d.lgs. n. 218 del 1997; la sua efficacia resta perciò limitata entro i termini contenutistici e temporali in cui l’accordo si è formato. Ne consegue che non viola il canone di correttezza e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000 l’Amministrazione che, per annualità diverse, proceda ad accertare la medesima operazione con qualificazione difforme.
Il Fatto
L’ufficio aveva contestato a una società holding un’operazione qualificata come elusiva di leveraged cash out. I soci di una compagnia di navigazione avevano ceduto alla holding le partecipazioni detenute, con atto di vendita e non di conferimento, e la retrocessione delle somme era stata mascherata sotto forma di ripianamento del debito contratto dalla holding per l’acquisto della partecipazione. L’ufficio contestava alla holding di avere omesso le ritenute a titolo di imposta sui dividendi distribuiti ai soci.
La società impugnò l’avviso di accertamento. La CTP accolse il ricorso e la CTR confermò la decisione, rilevando che in un precedente accertamento con adesione relativo a un socio la medesima operazione era stata qualificata come cessione e che l’ufficio non avrebbe potuto mutare tale qualificazione, invocando anche la buona fede e il divieto di contraddittorio. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente il secondo, terzo, quarto e sesto motivo, che contestano le argomentazioni su cui la CTR aveva fondato la pretesa vincolatività dell’accertamento con adesione. Il collegio li ritiene fondati, mentre reputa infondato il primo motivo, relativo al vizio di motivazione, e assorbito il quinto.
La sentenza impugnata, pur presentando passaggi non chiari, espone una ratio decidendi comprensibile e non incorre nel vizio di motivazione censurabile in cassazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ribadisce che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé.
Nel merito il principio è netto. L’accertamento con adesione vincola il contribuente e l’Amministrazione e preclude a quest’ultima ulteriore attività accertatrice, salve le deroghe dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218 del 1997, ma solo per il periodo d’imposta interessato dall’accordo, che ne costituisce il limite oggettivo. Nel caso concreto la definizione aveva ad oggetto unicamente il quantum debeatur della pretesa impositiva.
Per gli altri periodi d’imposta l’accertamento con adesione non vincola le parti e non può essere paragonato a un giudicato con i suoi effetti esterni, con particolare riferimento ai presupposti fattuali della pretesa. Esso è una forma di esercizio del potere impositivo e configura un accordo di diritto pubblico, non una transazione, con la conferma di Cass. n. 14568 del 2021. L’efficacia resta perciò contenuta entro i limiti dell’accordo, come affermato da Cass. n. 3854 del 2023.
Da ciò deriva che l’Amministrazione, accertando per gli anni successivi, non viola la buona fede dell’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000: l’accordo per un periodo non è ostativo per le annualità seguenti, tanto più in presenza di comportamenti elusivi, rispetto ai quali il contribuente non può dirsi sorpreso. La Corte richiama Cass. n. 16675 del 2022, che in relazione alla medesima vicenda aveva rigettato il ricorso di un socio per annualità diversa da quella definita. È infine inconferente ogni questione sulla trasparenza, trattandosi di società di capitali e non applicandosi l’art. 5, comma 1, del Tuir.
Nota della Redazione
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