Accertamento con adesione non è giudicato esterno per altri periodi (Cass. civ. Sez. V n. 871 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento con adesione vincola il contribuente e l’Amministrazione finanziaria nei limiti contenutistici e temporali dell’accordo, con efficacia circoscritta al solo periodo d’imposta oggetto della definizione concordata. Esso non è assimilabile a un giudicato esterno e non estende i suoi effetti, quanto ai presupposti fattuali della pretesa impositiva, ad annualità successive né ad altri soggetti. Costituendo esercizio del potere impositivo e non atto di autonomia privata, l’accordo di diritto pubblico resta soggetto alla disciplina speciale del d.lgs. n. 218/1997 e non alle norme del codice civile in tema di transazione. Ne consegue che l’Amministrazione, procedendo all’accertamento per gli anni successivi, non viola il canone di correttezza e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, né muta illegittimamente la qualificazione giuridica già espressa in sede di adesione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una contestata operazione elusiva di leveraged cash out realizzata attraverso la cessione a una neocostituita holding delle partecipazioni di una compagnia di navigazione. Secondo l’ufficio, la retrocessione dei dividendi ai soci era stata mascherata da pagamento del prezzo di acquisto, con conseguente omissione delle ritenute dovute sui proventi distribuiti.

La società ha impugnato l’avviso di accertamento; la CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’ufficio. La Commissione territoriale ha fondato la decisione sulla vincolatività di un accertamento con adesione intervenuto nei confronti di una socia per una precedente annualità, ritenendolo assimilabile a giudicato esterno e ravvisando un comportamento contraddittorio dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione contraddittoria della sentenza di appello, è stato rigettato. La Corte ha ribadito che solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante è denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo il minimo costituzionale elaborato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Nella specie la ratio decidendi della CTR risultava comprensibile, pur in presenza di passaggi non chiari.

Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono stati esaminati unitariamente e accolti. La Corte ha affermato che l’accertamento con adesione preclude all’Amministrazione ulteriore attività accertatrice, ma solo entro il limite oggettivo e temporale del periodo d’imposta interessato dall’accordo, salve le deroghe dell’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997. Nel caso concreto la definizione aveva riguardato unicamente il quantum debeatur, essendo in discussione la sola plusvalenza da cessione.

Per gli altri periodi d’imposta l’accordo non ha carattere vincolante e non può essere paragonato a un giudicato esterno, con gli effetti tipici di questo sui presupposti fattuali della pretesa impositiva (Cass. n. 3854/2023). La Corte ha qualificato l’istituto come accordo di diritto pubblico, non assimilabile né ad atto amministrativo unilaterale né a transazione, soggetto alla disciplina cogente del d.lgs. n. 218/1997 (Cass. n. 14568/2021).

Ne deriva che l’efficacia dell’accordo resta circoscritta ai termini e ai limiti in cui si è formato, non potendo estendersi ai presupposti e ai periodi successivi. L’Amministrazione, accertando per gli anni seguenti, non ha pertanto violato il canone di correttezza dell’art. 10 della legge n. 212/2000, tanto più in presenza di comportamenti elusivi, rispetto ai quali il contribuente non può dirsi sorpreso (Cass. n. 16675/2022). È stata inoltre dichiarata inconferente ogni questione sul rapporto tra adesione della società e accertamento del singolo socio, trattandosi di società di capitali e non applicandosi il criterio di imputazione per trasparenza ex art. 5, comma 1, del Tuir.

In conclusione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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