Accertamento analitico-induttivo e presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. Sez. V n. 5546 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, la ricostruzione del volume d’affari è legittima quando si fonda su un quadro di elementi sintomatici valutati nel loro complesso. Le presunzioni poste a base dell’accertamento devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. Il giudice di merito può desumere l’entità del maggior imponibile da plurimi indizi convergenti, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità. La contestazione che si limiti a opporre una diversa ricostruzione del merito non integra vizio di violazione di legge.
Il Fatto
Una società esercente commercio al dettaglio di abbigliamento impugnava davanti alla CTP di Agrigento un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato, per l’anno 2010, maggiori somme per Ires, Irap e Iva, con irrogazione di sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente.
L’appello dell’Agenzia veniva accolto dalla CTR della Sicilia, che ribaltava la decisione. La società proponeva allora ricorso per cassazione con un solo motivo; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. La ricorrente sostiene che l’accertamento analitico-induttivo può basarsi solo su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che non si sarebbe potuto ricorrere al sistema della media semplice anziché a quello della media ponderata, in presenza di merci di valore marcatamente diverso.
La Corte disattende la censura. La CTR, infatti, ha valorizzato una pluralità di elementi sintomatici della fondatezza della pretesa erariale: la mancata indicazione nell’inventario dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; la mancata attribuzione a ciascun gruppo del suo specifico valore; la mera produzione di fotocopie di fatture di acquisto senza nota descrittiva; scostamenti poco significativi nei due anni quanto a prezzi e tipologia della merce.
La Corte rileva inoltre che i prezzi erano stati ricavati dai cartellini segnaprezzi apposti sulla merce giacente all’atto dell’accesso e, per quelli mancanti, forniti dall’amministratore, che aveva dichiarato un ricarico medio al netto degli sconti pari a circa la metà del venduto. Si tratta di un quadro di indizi convergenti, coerente e idoneo a sostenere il recupero fiscale.
A fronte di tale ricostruzione, la contribuente si limita a contestare il metodo impiegato dall’Agenzia per determinare il volume d’affari. La censura, osserva la Corte, tende in realtà a soppiantare quel quadro mediante una diversa lettura del merito, travolgendo l’accertamento argomentatamente compiuto dal giudice d’appello. La valutazione degli indizi e la loro attitudine probatoria costituiscono infatti apprezzamento riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione congrua.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Nota della Redazione
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