Compensi amministratore giudiziario: motivazione apparente e criteri DPR 177/2015 (Cass. civ. Sez. II n. 6924 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l’ordinanza che richiama per relationem il decreto di liquidazione senza indicare quale criterio dell’art. 3 d.P.R. n. 177/2015 abbia applicato, e senza individuare l’attività più onerosa tra quelle svolte, è affetta da motivazione apparente. Il controllo di legittimità non può esercitarsi quando manca l’indicazione dei criteri seguiti e la disamina della consistenza e qualità dell’attività prestata e dei risultati della gestione. Non è invece nulla, ma al più incide sulla distribuzione tabellare degli affari, l’ordinanza emessa dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale: all’interno dello stesso ufficio non si configura una questione di competenza.

Il Fatto

La vicenda origina dall’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, dall’amministratore giudiziario e dal coadiutore di una società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro penale. I due ausiliari avevano chiesto la liquidazione dei compensi per l’attività svolta.

Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta, ritenendo l’intera attività coperta dagli acconti già corrisposti. Applicando l’art. 3 d.P.R. n. 177/2015, aveva determinato il valore dei beni sulla base della stima dell’amministratore e liquidato il compenso secondo i minimi tariffari, in circa 183.000,00 euro, importo inferiore alla somma di oltre 307.000,00 euro già versata a titolo di acconto. Gli ausiliari hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il Ministero ha resistito con controricorso e la causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la nullità dell’ordinanza perché emessa dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale. La Corte lo ha rigettato: nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari non si configura una questione di competenza all’interno dello stesso ufficio, ma solo un problema di distribuzione degli affari secondo le tabelle di organizzazione. Il difetto di delega del capo dell’ufficio non produce quindi nullità, salvo il diverso caso della decisione assunta dal collegio in luogo del giudice monocratico.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o quella perplessa e incomprensibile. Il controllo verte sulla plausibilità del percorso che lega le premesse alle conclusioni.

Nel caso concreto l’ordinanza impugnata non consente di cogliere l’iter decisionale seguito nella liquidazione. Il Tribunale si è limitato a individuare il valore del bene amministrato, senza specificare se si trattasse di beni immobili, di aziende o di beni rientranti in più categorie, e senza chiarire quale fosse l’attività più onerosa svolta dall’amministratore e dal coadiutore, come richiesto dall’art. 2, comma 6, del citato d.P.R. n. 177/2015 ai fini della maggiorazione.

Per adempiere all’obbligo motivazionale il Tribunale avrebbe dovuto indicare quale delle ipotesi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 177/2015 avesse applicato per pervenire alla determinazione del compenso. La motivazione è apodittica, perché il giudice ha richiamato per relationem il decreto di liquidazione, che aveva peraltro applicato il DM 140/2012 ormai superato, omettendo ogni valutazione sulla consistenza e qualità dell’attività prestata e sui risultati della gestione.

Tale lacuna impedisce il controllo di legittimità: la motivazione non supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 cod. proc. civ. I restanti motivi sono rimasti assorbiti. L’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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