Legittimo l’accertamento analitico-induttivo se il ricarico è sotto la media di settore (Cass. civ. Sez. V n. 31306 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove le percentuali di ricarico desunte dal rapporto tra venduto e rimanenze siano enormemente inferiori alla media di settore. La rettifica è sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, che possono fondarsi anche su un elemento unico. Incombe sul contribuente, per effetto dell’inversione dell’onere della prova, dimostrare che il reddito accertato non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore. Non ricorre vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una doglianza sia implicito nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la pretesa avanzata.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un’attività di bar con vendita di generi di monopolio, era destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione il maggior reddito ricostruito in via induttiva sulla base delle rimanenze sugli acquisti, dei generi di monopolio e della rettifica della percentuale di ricarico, risultata significativamente inferiore alla media d’area per i diversi settori merceologici.

Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni del contribuente, ma la sentenza veniva riformata in appello, con conferma integrale della ripresa a tassazione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità dei motivi avanzate dall’Avvocatura erariale, che ne sottolineava il carattere meritale. L’eccezione è respinta: il ricorso si innerva su profili attinenti ai presupposti dell’accertamento analitico-induttivo e alla motivazione di rigetto, sicché i motivi sono ammissibili.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il giudice di merito ha correttamente verificato le condizioni legittimanti la ricostruzione del reddito con il sistema analitico-induttivo. Le percentuali di ricarico, desunte dal rapporto tra venduto e rimanenze di magazzino, risultavano di poco superiori al 9%, contro una media di settore compresa tra oltre il 200% e oltre il 600%. Da qui la presunzione di maggior reddito occulto, con calcolo analitico per singola tipologia merceologica dell’adeguato ricarico medio.

La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. V n. 1347/2019), secondo cui l’accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la norma presuppone scritture regolarmente tenute ma contestabili in forza di presunzioni gravi, precise e concordanti. Gli elementi posti a fonte di presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. In presenza di un comportamento contrario ai canoni dell’economia, non spiegato dal contribuente, è legittimo l’accertamento su base presuntiva, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il secondo motivo, relativo alla mancata risposta sulla congruità della misura di 7 grammi di caffè per tazzina, è parimenti infondato. Non ricorre omessa pronuncia su punto decisivo quando la soluzione negativa di una richiesta sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la domanda. Al giudice di merito non può imputarsi di non aver confutato esplicitamente le tesi non accolte. La Corte richiama inoltre il principio del libero convincimento del giudice, sindacabile solo nei limiti del difetto di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. La sentenza impugnata si pone ben al di sopra del “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, secondo Sez. Un. n. 8053/2014.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *