Apprendistato, prova documentale nuova ammessa in appello nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31307 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure provando ciò che era rimasto non sufficientemente dimostrato. Rileva a tal fine la sola attitudine dimostrativa del documento, a prescindere dal fatto che la parte interessata sia incorsa, per negligenza o altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado. La valutazione di indispensabilità è riservata al giudice di merito, ed è sindacabile in cassazione nei soli limiti del vizio di motivazione. Quanto alla disciplina contrattuale, l’art. 22, co. 7, CCNL autoferrotranvieri richiede che il precedente periodo di apprendistato sia “debitamente documentato”, senza imporre uno specifico certificato di effettivo servizio.
Il Fatto
Il lavoratore era stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante presso una società, dopo aver già svolto un precedente periodo di apprendistato presso un diverso datore di lavoro. All’atto dell’assunzione aveva comunicato all’azienda il pregresso periodo. Con lettera dell’agosto 2023 la società gli aveva comunicato il recesso datoriale per scadenza del termine. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che il periodo precedente andava computato e che il rapporto si era ormai stabilizzato a tempo indeterminato.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato l’effettivo svolgimento del primo apprendistato. La Corte d’Appello di Messina accoglieva invece il gravame, sull’assunto che la documentazione prodotta per la prima volta in appello dimostrava in modo univoco l’effettività del rapporto precedente. Da qui il ricorso per cassazione della società.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’ammissione in appello di documentazione prodotta solo in quel grado, deducendo la violazione degli artt. 345, co. 3, 437, co. 2, e 116, co. 1, c.p.c. La Corte ha respinto la doglianza, richiamando la nozione consolidata di prova nuova indispensabile e la giurisprudenza di legittimità sul punto (tra cui Cass. S.U. n. 10790/17, Cass. ord. n. 16358/2024 e Cass. ord. n. 16646/2025).
Il Collegio ha precisato che la valutazione di indispensabilità dei documenti è attività propria del giudice di merito, cui spetta di apprezzarne l’attitudine a chiarire i fatti. L’ammissibilità della nuova produzione presuppone la sussistenza di una “pista probatoria” già esistente in primo grado e meritevole di approfondimento in appello, secondo il principio espresso da Cass. ord. n. 11845/2018.
Il secondo motivo contestava la mancata produzione di un certificato di effettivo servizio. La Corte ha osservato che l’art. 22, co. 7, CCNL richiede soltanto che il precedente apprendistato sia “debitamente documentato”, senza imporre un mezzo di prova determinato. Il giudice di merito torna quindi titolare del potere di valutare il materiale istruttorio, per verificare se il lavoratore, su cui grava l’onere ex art. 2697 c.c., abbia assolto alla prova documentale. Le ulteriori censure sollecitavano una rivalutazione dei documenti, interdetta in sede di legittimità.
Il terzo motivo, privo di qualunque argomentazione e di riferimento normativo, non indicava neppure la sussunzione in uno dei vizi dell’art. 360, co. 1, c.p.c., ed è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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