Revocazione avanti al Consiglio di Stato e limiti esterni della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 19308 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., con il quale si censuri la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione compiuta dal Consiglio di Stato. Un simile ricorso non pone una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale, né deduce una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma contesta soltanto modalità di esercizio del potere medesimo, risolvendosi in un error in iudicando o in procedendo insindacabile. Il vizio eventualmente denunciato, se esiste, si annida nella sentenza di appello e si riflette sulla pronuncia di inammissibilità della revocazione solo per ricaduta, quale conseguenza del mancato superamento di quell’esito decisorio. Neppure integra violazione dei limiti esterni il mancato esercizio del potere di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, concessionaria di un’area demaniale marittima destinata a campeggio, ha impugnato davanti al TAR Liguria l’ordinanza comunale che le aveva intimato la decadenza dalla concessione per mancato pagamento dei canoni. Il ricorso è stato respinto e l’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato, che ha valorizzato la certificazione dell’Agenzia del Demanio sulle somme ancora dovute e la reiterata morosità.
Avverso quella pronuncia la concessionaria ha proposto revocazione per errore di fatto, deducendo che il giudice di appello avesse attribuito rilievo decisivo a una nota riferita a titoli diversi da quello posto a fondamento della decadenza, e lamentando l’omessa pronuncia su un motivo relativo alla sospensione ope legis dei canoni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio e rilevando la mancata riproposizione dei motivi in sede rescissoria. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano una questione di confine: se la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione, compiuta dal giudice amministrativo, sia censurabile davanti alla Corte per violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La risposta è negativa. I motivi proposti identificano vizi endo-giurisdizionali, perché rinviano a un cattivo esercizio della giurisdizione, non a un suo difetto assoluto o relativo.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato emessa su impugnazione per revocazione non lascia spazio a una questione di giurisdizione quando il vizio di eccesso di potere denunciato si annidi, secondo la stessa prospettazione della parte, nella sentenza di appello e si rifletta sulla pronuncia di inammissibilità solo per ricaduta (Sezioni Unite n. 8676 del 2023; Sezioni Unite n. 22687 del 2024).
Quanto al primo motivo, il tema della sospensione del giudizio amministrativo per pendenza di giudizi civili era già stato esaminato nella decisione revocanda. Il mancato esercizio di quel potere ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non integra violazione dei limiti esterni, ma un semplice error in procedendo (Sezioni Unite n. 19952 del 2020). Del pari escluso è che la materia possa estendersi alle sentenze abnormi o allo stravolgimento radicale delle norme di riferimento, non essendo configurabile il vizio per errores in iudicando o in procedendo.
Il secondo motivo investe la valutazione, riservata al giudice amministrativo, sulla ricorrenza dell’errore di fatto revocatorio. La sentenza impugnata ha del resto evidenziato che l’inadempienza era ricavata dall’ulteriore documentazione prodotta dall’ente, circostanza che priva di decisività il fatto su cui sarebbe caduto l’asserito errore percettivo. Anche qui si tratta di censura relativa a modalità di esercizio del potere giurisdizionale.
Il terzo motivo cade di riflesso: la sua inammissibilità deriva dal rigetto dei primi due, poiché solo il loro eventuale accoglimento avrebbe aperto la verifica sulle condizioni formali del ricorso per revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, alla sanzione ex art. 96 cod. proc. civ. e al contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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