Ricorso inammissibile se non aggredita ogni autonoma ratio decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 19208 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza. Queste ultime, stante l’intervenuta definitività delle altre, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione. Ne consegue che, se una delle autonome ragioni non è stata aggredita con il ricorso, l’impugnazione è inammissibile nel suo complesso. Il principio opera anche quando la ratio non censurata consista nell’accertato difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che aveva accolto i ricorsi riuniti della società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. Gli accertamenti traevano origine da un processo verbale di constatazione e riguardavano indebite detrazioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti, realizzate tramite ditte fittiziamente interposte che avrebbero utilizzato, senza i presupposti, il regime del margine.

La Commissione regionale aveva fondato la propria decisione su tre autonome ragioni: l’incompetenza della Direzione regionale, il difetto di motivazione degli avvisi, non allegati ai processi verbali delle ditte fornitrici, e la carenza di prova della pretesa fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto alla presunta violazione dell’art. 366 c.p.c., ha rilevato che i difetti espositivi vanno verificati con riguardo a ciascun motivo. Quanto al dedotto giudicato interno, ha precisato che l’omessa riproposizione in sede di legittimità di una questione ritenuta assorbita non determina la formazione del giudicato implicito, potendo la questione essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata risultava sorretta da tre autonome rationes decidendi e non tutte erano state aggredite con il ricorso, cosicché l’accoglimento delle censure non avrebbe potuto condurre alla cassazione della decisione.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la decisione di merito si fondi su più ragioni distinte e autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre (Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 2108 del 2012).

In particolare, la Commissione regionale non si era limitata a rilevare l’incompetenza della Direzione regionale e l’insussistenza della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. Aveva anche accertato il difetto di motivazione degli atti impugnati, rilevando che la motivazione per relationem è legittima solo se gli atti richiamati siano allegati a quello che li richiama e che non erano state allegate le verifiche effettuate nei confronti delle ditte asseritamente cartiere.

La Corte ha confermato che l’inosservanza dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullità dell’atto, con il conseguente dovere del giudice tributario di dichiararne l’invalidità senza entrare nel merito. Il vizio non è sanabile ex art. 156 c.p.c., poiché l’atto deve garantire una difesa certa anche quanto alla delimitazione del thema decidendum. Non essendo stata aggredita questa ratio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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