Accertamento bancario e coltivatore diretto: presunzione di reddito di impresa (Cass. civ. Sez. V n. 26964 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione speciale di cui all’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 non costituisce l’unica regola di determinazione della redditualità del coltivatore diretto, ma opera nella più circoscritta area dei soli redditi agrari e dominicali, per i quali le risultanze catastali fungono da parametri. Non è pertanto precluso all’Amministrazione utilizzare, anche nei confronti del coltivatore diretto, forme di accertamento fondate su indici di capacità patrimoniale non coordinabili con il reddito forfettario dichiarato. Nei confronti del coltivatore diretto, quale imprenditore anche piccolo, sono ammissibili le indagini di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguente presunzione legale di un reddito di impresa eccedente quello agrario, superabile solo mediante una prova analitica del contribuente, riferita a ciascuna operazione bancaria, che dimostri l’estraneità della stessa a fatti imponibili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva accolto l’appello del contribuente, titolare di ditta individuale, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
L’Ufficio, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti del contribuente, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, qualificati come reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2002, corrispondenti ai versamenti e ai prelevamenti rimasti privi di giustificazione, irrogando le relative sanzioni. La questione centrale attiene alla compatibilità tra la qualificazione dell’attività come essenzialmente agricola, tassabile su base catastale, e l’accertamento presuntivo fondato sulle movimentazioni bancarie.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il terzo e il quarto motivo, ritenendoli fondati e assorbenti degli altri, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”. Viene anzitutto ribadito che l’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 non preclude all’Amministrazione l’utilizzo, anche verso il coltivatore diretto, di accertamenti che conseguano alla rilevazione di indici di capacità patrimoniale non coordinabili con il reddito forfettario dichiarato.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione può procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione del coltivatore diretto, comprensiva dei soli redditi agrario e dominicale, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo al contribuente l’onere di provare che i redditi effettivi sono sufficienti a giustificare il tenore di vita o che esistono altre fonti non tassabili.
Non sussiste, pertanto, una supposta indefettibilità della determinazione forfetaria del reddito del coltivatore diretto che escluda la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa operata su base di accertamenti bancari. La presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti e non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ.
Il contribuente può superarla solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni operazione bancaria, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non attengono a operazioni imponibili. Ne deriva l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di darne conto espressamente in sentenza. La CTR, invece, si è limitata ad affermare apoditticamente che la movimentazione di consistenti capitali era giustificata dall’attività agricola, senza il vaglio analitico richiesto, con una motivazione che non assurge al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza viene dunque cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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