Licenziamento disciplinare e onere della prova a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8565 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale introdotto dalla legge n. 92 del 2012, il lavoratore che impugna un licenziamento disciplinare può limitarsi a dedurre l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo. Grava interamente sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, l’onere di provare la sussistenza dell’addebito nei suoi connotati oggettivi e soggettivi. Il giudice di merito non incorre in ultra o extra petizione quando, riconosciuta l’illegittimità del recesso, applica la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 se questa era già stata richiesta in via subordinata dal ricorrente. Sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, sollecitino una rivalutazione dei fatti storici, poiché l’accertamento della condotta e la valutazione delle prove sono questioni di merito.

Il Fatto

La società datrice di lavoro impugna in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un proprio dipendente e ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria e al versamento dei contributi.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione disciplinare, relativa all’uso di carte carburanti abbinate a mezzi diversi da quello assegnato nel turno, riguardasse condotte non punibili con la sanzione espulsiva secondo il CCNL applicabile e non idonee a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario. Il datore di lavoro ricorre per cassazione deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina con priorità logico-giuridica il secondo motivo, con cui si contesta il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto dei requisiti di specificità. Il motivo è infondato. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 27199 del 2017, la Corte ribadisce che la riforma del 2012 non ha trasformato l’appello in un mezzo a critica vincolata e non impone forme sacramentali: è sufficiente una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze. Le norme processuali vanno interpretate nel senso di favorire la decisione di merito.

La Corte rileva quindi che il giudice d’appello ha correttamente ritenuto specificato il quantum appellatum, avendo la parte indicato capi, ragioni e censure in modo da consentire la piena comprensione del gravame. La scelta di definire il merito, evitando la più grave sanzione processuale, risulta corretta (conf. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 7675 del 2019).

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Le censure contestano l’interpretazione della contestazione disciplinare e la valutazione delle prove, profili estranei al controllo di legittimità. Non è configurabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che ricorre solo se il giudice decida su prove non introdotte dalle parti disponendone d’ufficio al di fuori dei casi consentiti (Cass. Sez. Un. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ., censurabile solo se l’onere probatorio sia stato attribuito a soggetto diverso, mentre qui esso gravava interamente sul datore ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966. La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020.

Infine, è infondato il primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte applicato d’ufficio l’art. 18, comma 4, ma il vizio di ultra petizione ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita non richiesto o diverso. Nella specie la reintegrazione era già contenuta nelle conclusioni del lavoratore, sicché il giudice di merito resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della decisione considerazioni di diritto diverse (art. 113 cod. proc. civ.). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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