Distanze legali e vedute: esonero da contiguità in caso di fondi allineati (Cass. civ. Sez. II n. 444 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dall’obbligo di osservare la distanza minima di un metro e mezzo per l’apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino, previsto dall’art. 905, ultimo comma, cod. civ. in presenza di una via pubblica, non opera quando i due fondi sono allineati lungo il medesimo lato della strada. In tal caso la contiguità non viene meno e permane l’esigenza di riservatezza tutelata dalla norma. La liquidazione delle spese processuali, effettuata dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, non è vincolata ai valori medi, ma il giudice deve quantificare il compenso entro il minimo e il massimo tabellare, derogabili solo con motivazione doverosa che renda controllabili le ragioni e la misura dello scostamento.
Il Fatto
Due comproprietarie di un terreno in Enna convenivano in giudizio la vicina, lamentando che costei avesse modificato le finestre del proprio contiguo fabbricato, abbassando la soglia e sostituendo le originarie griglie lisce con grate bombate. Le aperture lucifere sarebbero così state trasformate in vere e proprie vedute, aperte senza rispettare le distanze prescritte.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la convenuta a trasformare in luci le vedute illegittime. La Corte d’Appello di Caltanissetta respingeva il gravame, condannando l’impugnante alle spese del grado. L’erede della soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 905, terzo comma, cod. civ. e il carattere manifestamente eccessivo della liquidazione delle spese di secondo grado, pari a 3.000 euro a fronte di una controversia di valore esiguo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che pone una questione in passato non risolta in modo univoco. Il Collegio ritiene il contrasto ormai sopito e disattende la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, dando continuità all’orientamento ormai stabilizzatosi.
Il percorso ricostruisce dapprima l’indirizzo risalente alle Sezioni Unite n. 3460/1977, secondo cui le distanze per le vedute non si applicano in presenza di una strada pubblica. A esso si sono uniformate, tra le altre, Cass. n. 3519/1979, Cass. n. 9297/1992 e Cass. n. 2390/1994.
La successiva Cass. n. 2159/2002 aveva esteso il principio ai fondi allineati sullo stesso lato di una via pubblica, richiamata da Cass. n. 4222/2009. Tale indirizzo è stato però superato da Cass. n. 13000/2013, che ha posto in evidenza come la ratio della cessazione del divieto risieda nella contiguità dei fondi: interrotta questa per la presenza della via pubblica, viene meno il divieto; ma quando i fondi restano allineati lungo la stessa strada, la contiguità permane e con essa l’esigenza di riservatezza.
Dopo tale intervento la giurisprudenza si è assestata nel senso che il divieto di cui ai primi due commi dell’art. 905 cod. civ. rimane operante in caso di fondi allineati. In tal senso rileva l’ordinanza n. 20050/2018, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., il ricorso contrario. Non contrastano Cass. n. 3036/2015 e Cass. n. 11967/2017. Essendo i fondi contigui e allineati sullo stesso lato di una via pubblica, il primo motivo è rigettato.
Il secondo motivo è invece fondato. Le cause sulle distanze legali sono assimilate a quelle relative alle servitù, e il loro valore va determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del terreno, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. civ. Il reddito rivalutato portava il valore a 45 euro. Nel rispetto degli scaglioni tabellari, le spese di secondo grado erano determinabili nel massimo di 1.186 euro, ben inferiore ai 3.000 euro liquidati. Pertanto la sentenza è cassata in parte qua e le spese di appello sono rideterminate in 900 euro, con compensazione della metà di quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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