Improcedibile il ricorso per cassazione privo della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 15701 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza notificata, il ricorrente che abbia indicato nel ricorso la notificazione della decisione impugnata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, è tenuto a depositare, entro venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. La mancata produzione di tale documento comporta l’improcedibilità del ricorso, dichiarabile d’ufficio e non sanabile per il fatto che il controricorrente non abbia formulato eccezione. L’improcedibilità è tuttavia esclusa quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita al fascicolo d’ufficio. Non rileva che la dichiarazione della ricorrente non specifichi quale parte abbia eseguito la notifica e quale ne sia stata destinataria, poiché la notificazione ex art. 285 cod. proc. civ. ha efficacia bilaterale sincronica.

Il Fatto

Una società, dichiarata fallita, vantava un credito Iva maturato nel 1996 e riportato in avanti nelle dichiarazioni successive, da ultimo nella dichiarazione relativa all’annualità 2016. L’Agenzia delle entrate aveva richiesto la documentazione probante il credito; la curatela aveva opposto che il credito, portato avanti da oltre dieci anni, doveva ritenersi cristallizzato, essendo decorsi i termini di accertamento e di conservazione della documentazione fiscale.

Avverso il silenzio-rifiuto, il fallimento ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva allora ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul rimborso Iva e la ripartizione dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto preliminare, rispetto all’esame del merito, la verifica della tempestività dell’impugnazione. L’Agenzia aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza di appello, depositata il 19 ottobre 2022, era stata notificata il 10 novembre 2022, indicando così la decorrenza del termine breve.

Il Collegio ha ricostruito l’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare, entro venti giorni dall’ultima notificazione, la copia della decisione impugnata con la relata di notifica. Tale onere è funzionale al controllo sulla tempestività dell’impugnazione e alla tutela della cosa giudicata formale ex art. 324 cod. proc. civ.

Richiamando le Sezioni Unite n. 6278 del 2019, la Corte ha ricordato che la notificazione della sentenza attribuisce alla parte un diritto potestativo di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell’altra parte, e opera un mutamento della situazione giuridica con effetto acceleratorio del termine di impugnazione. Secondo le Sezioni Unite n. 9005 del 2009, quando il ricorrente alleghi, anche solo implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata, sorge a suo carico l’onere di depositare la copia autentica con la relata, unitamente al ricorso o separatamente, purché entro il termine dell’art. 369 cod. proc. civ.

La Corte ha precisato che l’improcedibilità va dichiarata d’ufficio e non è sanata dal controricorso privo di eccezione, salvo che la relata sia comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022. Non rilevano né l’indicazione della parte notificante o destinataria, né le forme e lo scopo della notificazione, stante l’efficacia bilaterale sincronica del termine breve.

Nel caso concreto, l’Agenzia non aveva depositato la relata di notifica della sentenza di appello né essa risultava nella disponibilità della Corte. Il ricorso era stato notificato il 28 dicembre 2022, quindi dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *