Accertamento bancario, onere di prova analitico sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15220 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, le presunzioni legali a favore dell’erario determinano in capo al contribuente un onere della prova contraria preciso e analitico, che non può essere assolto mediante il ricorso a dichiarazioni di terzi, non idonee di per sé a fondare il convincimento del giudice. Il giudice di merito è tenuto a verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa delle prove fornite, con riguardo a ogni singola movimentazione e con esplicitazione in motivazione. Non può invece aggravarsi l’onere probatorio dell’Amministrazione, tenuta soltanto a provare i movimenti in entrata e in uscita, anche su conti intestati a terzi, quale elemento costitutivo della pretesa creditoria. Incombe sul contribuente la dimostrazione analitica dell’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale esercente commercio di prodotti di telefonia impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, che aveva determinato maggiori ricavi e minori costi deducibili per il 2009 con recupero di imposte. L’accertamento si fondava anche su indagini bancarie, contestate dal contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che l’ingente imponibile accertato non poteva riferirsi alla sola attività di telefonia e che l’Ufficio non aveva esaminato le giustificazioni sulle movimentazioni bancarie. La Commissione tributaria regionale rigettava il gravame erariale, confermando che le giustificazioni documentali meritavano più attenta disamina e che l’Ufficio avrebbe dovuto estendere le indagini alle ulteriori attività indicate dal contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, per essere stata la sospensione dei novanta giorni ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997 invocata con intenti dilatori. Il motivo è dichiarato inammissibile perché nuovo e non proposto nei gradi di merito, oltre che infondato: l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico e non dipende da indagini sull’effettiva intenzione del contribuente di addivenire a un accordo.

Il secondo motivo, incentrato sull’asserita motivazione apparente della sentenza d’appello, è respinto. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella contraddittorietà irriducibile o nella motivazione perplessa. Nella specie la motivazione raggiunge tale soglia e presenta una ratio decidendi intelligibile.

Il terzo motivo è invece accolto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le presunzioni legali derivanti dagli accertamenti bancari pongono a carico del contribuente un onere di prova contraria analitico. Il giudice di merito deve verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa delle prove, con riguardo a ogni singola movimentazione. La Commissione tributaria regionale ha errato aggravando gli oneri di allegazione e prova dell’Amministrazione, tenuta soltanto a provare i movimenti in entrata e in uscita, anche su conti intestati a terzi.

Il quarto motivo, sulla mancata istituzione del conto banca e sull’inattendibilità delle scritture contabili, resta assorbito. Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse, non essendo stata la questione trattata dal giudice del merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *