Nullità insanabile della sentenza con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa (Cass. civ. Sez. 5 n. 13642 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a una causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è affetta da nullità insanabile, che nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione. La pronuncia, mancando del tutto perché non effettivamente riferibile al ricorso da esaminare, è giuridicamente inesistente o radicalmente nulla e non può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale né mediante revocazione per errore revocatorio. L’incompiuto esercizio della giurisdizione comporta che il giudice cui è imputabile la pronuncia possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido. In sede di legittimità, la nullità determina la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA corrisposta sugli acconti incassati ma non fatturati in occasione della cessione di immobili e riferibile a operazioni ritenute inesistenti con altra società del gruppo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava i ricorsi, ma la Corte di secondo grado, adita in appello, definiva il giudizio in modo contraddittorio, accogliendo l’appello della società e confermando comunque gli atti impositivi con una motivazione del tutto avulsa dall’oggetto della controversia e manifestamente relativa a un’altra causa.
L’ufficio proponeva istanza di correzione dell’errore materiale, dichiarata inammissibile dal giudice di merito, che riteneva necessario il ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza deducendo la nullità radicale del provvedimento per la non corrispondenza tra motivazione, dispositivo e oggetto del giudizio. La società contribuente non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui l’Agenzia aveva dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992 e la nullità radicale della sentenza.
Dalla ricostruzione operata dai giudici di legittimità è emerso che la Corte di merito, dopo aver identificato correttamente le parti e riunito le impugnazioni, aveva redatto una motivazione relativa a sei motivi di appello proposti da un Comune avverso una sentenza concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per mancato pagamento dell’ICI da parte di un diverso contribuente, adottando una decisione evidentemente riferita a una controversia differente.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza emessa tra le stesse parti ma con motivazione e dispositivo relativi ad altra causa è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato ed è affetta da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio in sede di impugnazione. Ha inoltre dato continuità all’orientamento secondo cui, in fattispecie analoga, difettando una pronuncia effettivamente riferibile al ricorso, il provvedimento è giuridicamente inesistente o radicalmente nullo, poiché è mancato il giudizio sulla proposta impugnazione.
In tale evenienza, ha precisato la Sesta Sezione, non sono esperibili né il procedimento di correzione dell’errore materiale né la revocazione per errore revocatorio, perché la decisione manca del tutto e il giudice, dovendo riconoscere di non avervi ancora provveduto, è tenuto a svolgere il giudizio sul ricorso non esaminato, emanando un nuovo atto conclusivo. La nullità è stata pertanto dichiarata, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per la rinnovazione dell’atto conclusivo del giudizio di appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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