Accertamento bancario, onere di specifica contestazione delle singole operazioni (Cass. civ. Sez. V n. 32888 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario l’accertamento bancario fondato sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce prova legale che il contribuente può contrastare solo allegando la giustificazione documentale di ogni singola operazione contestata. La contestazione che proponga una diversa lettura del materiale probatorio, senza individuare analiticamente le operazioni da riferire ad altri soggetti, difetta di specificità ed è inammissibile. La selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, che non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione incompatibile con la decisione adottata. La decisione di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio per accertamenti di complessità tecnica integra legittimo esercizio del potere del giudicante.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una contribuente, pensionata, un avviso di accertamento per l’Irpef dell’anno 2007, contestando redditi diversi per un importo superiore al milione e mezzo di euro, emerso da accertamenti bancari. La verifica era iniziata nei confronti di un’altra soggetta al medesimo anno d’imposta e poi estesa alla ricorrente.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando l’impossibilità di distinguere le operazioni a lei riferibili da quelle altrui e il rischio di doppia imposizione. Il giudice di primo grado disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, ne recepiva gli esiti e riduceva il maggior reddito accertato. La Commissione Tributaria Regionale respingeva sia l’appello principale dell’Amministrazione sia quello incidentale della contribuente. Quest’ultima proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem, per non avere il giudice d’appello rilevato che le operazioni bancarie restavano indistinguibili tra la ricorrente e l’altra soggetta, nonostante i provvedimenti di autotutela riduttivi della pretesa. Il motivo difetta di specificità: la ricorrente propone una diversa lettura delle prove, ma non indica analiticamente quali operazioni attribuitele dovessero invece ritenersi riferibili ad altri. Il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto alla qualificazione dei maggiori redditi, la Corte conferma l’orientamento del giudice di merito: l’Amministrazione non ha l’obbligo di indicare la categoria dei redditi attribuiti. Poiché la contribuente era pensionata e non titolare di partita Iva, corretta risulta l’iscrizione dei proventi tra i redditi diversi.
La Corte ribadisce poi che la selezione e valutazione degli elementi di prova è compito del giudice di merito. Richiama il principio secondo cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili, senza obbligo di dar conto di tutte le allegazioni e di tutte le prove acquisite (Cass. sez. V, 29.12.2020, n. 29730). Devono reputarsi implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. La Corte precisa che l’accertamento bancario costituisce prova legale, contrastabile dal contribuente solo mediante giustificazione documentale di ogni singola operazione contestata.
Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte osserva che, in presenza di accertamenti di complessità tecnica, costituisce legittimo potere del giudicante avvalersi della collaborazione del consulente. La critica ai risultati non può limitarsi ad allegare quanto prodotto dalla parte, ma deve evidenziare gli errori commessi dal consulente. La valutazione sull’attendibilità dei risultati è rimessa al giudice, che nel caso di specie l’ha espressa senza incontrare censure specifiche.
Il motivo sull’omesso esame di fatti decisivi è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., in presenza di decisioni uniformi dei giudizi di merito, configuranti la c.d. doppia conforme. Infine, la Corte reputa legittima la liquidazione delle spese di primo grado: la Commissione Provinciale, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, ha dichiarato compensate le spese di lite, ponendo a carico della contribuente un terzo delle spese di consulenza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al c.d. doppio contributo.
Nota della Redazione
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