Revocazione della sentenza per errore di fatto: confine con l’error iuris (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32889 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto rileva solo come erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, e non comprende la falsa percezione di norme né la rilevanza giuridica dei fatti. Resta pertanto esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità degli errori formatisi su una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali, che investano la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico e integrino gli estremi dell’error iuris. Il carattere eccezionale dell’impugnazione, ammessa per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa, compresa quella prospettata come error in procedendo per omessa pronuncia.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12727 del 2024, aveva respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 7 dello St. lav., il licenziamento intimato dalla società, escludendone la natura ritorsiva.
Contro quella ordinanza il ricorrente, dirigente della società, ha proposto ricorso per revocazione affidato a un unico motivo, denunciando un duplice errore percettivo: l’asserita erronea affermazione che egli avesse partecipato e aderito alle intese sindacali sulla riduzione dello stipendio, e l’omessa disamina della prima parte del secondo motivo di ricorso, relativo alla non applicabilità degli accordi stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative dei dirigenti. La società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla perimetrazione dell’errore di fatto operata dalla giurisprudenza di legittimità. Il vizio revocatorio riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo. Non vi rientra il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme, attiene alla rilevanza giuridica dei fatti: ipotesi che integra gli estremi dell’error iuris, tanto nella forma della falsa applicazione quanto in quella della violazione.
Ne discende l’esclusione dall’area del vizio revocatorio degli errori formatisi su una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali. Se fondati, tali errori costituiscono un errore di giudizio, non un errore di fatto. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 30994 del 2017 e le conformi Sezioni Unite nn. da 30995 a 30997 del 2017, oltre alle Sezioni Unite n. 8984 del 2018.
Un secondo argine è di carattere sistematico. Le interpretazioni letterale e sistematica, ma anche quelle costituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici, sostanziali o processuali, diversi dalla mera svista su fatti non oggetto di precedente controversia. La non ulteriore impugnabilità risponde all’esigenza di immutabilità e definitività della pronuncia, tutelata dalla Carta fondamentale e dalla CEDU (Cass. n. 8472 del 2016). Il carattere eccezionale del rimedio, previsto per i soli motivi tassativamente indicati, comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa (Cass. n. 9865 del 2014).
Applicando tali principi, la Corte rileva che le censure, pur formalmente veicolate come errori percettivi, investono in realtà l’interpretazione data dai giudici di legittimità alle disposizioni dell’accordo del 5.8.2015, ritenuto confermato dal verbale di incontro del 26.10.2015, e all’ambito di cogenza dello stesso. Si tratta non di questioni di fatto, ma di problemi interpretativi di accordi negoziali, come emerge dalle stesse argomentazioni del ricorso, che contestano l’errata valutazione in termini di legittimità della condotta datoriale. Il secondo profilo è inammissibile perché formulato come error in procedendo, cioè come omessa pronuncia su un motivo di ricorso, ipotesi estranea alla sfera dell’errore revocatorio.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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