Amministratore di fatto e traslazione reddito ex art 37 dPR 600/1973 (Cass. civ. Sez. V n. 23172 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di società di capitali accertata come “cartiera”, perché priva degli elementi essenziali allo svolgimento dell’attività economica, opera in via presuntiva, secondo l’id quod plerumque accidit, l’imputazione all’amministratore di fatto dei redditi e delle imposte dell’ente. La fattispecie non rientra nel perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, che deroga al principio personalistico addossando alla sola società la sanzione pecuniaria, ma in quello dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, che trasla il reddito all’effettivo possessore per interposta persona. Ne deriva che l’interponente è sanzionato in proprio e incombe su di lui la prova contraria.

Il Fatto

Il contribuente impugna, con cinque motivi, la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la legittimità di un atto di contestazione sanzioni relativo agli anni 2007 e 2008. L’atto investiva il ricorrente quale amministratore di fatto e coobbligato di una s.r.l., per il mancato pagamento di Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni.

Nella prospettazione erariale la società aveva il ruolo di cartiera nell’ambito di un sistema di frode carosello. La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso originario; la Commissione regionale, accogliendo l’appello dell’ufficio, aveva ritenuto il contribuente dominus dell’ente. Da qui il ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024, che limita l’applicabilità delle nuove sanzioni alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Si tratta di esercizio di discrezionalità legislativa non arbitraria, coerente con il principio di irretroattività, salvo il caso di abolizione dell’illecito, qui non ricorrente.

Il favor rei in materia sanzionatoria non ha valore assoluto e può essere regolato da norme transitorie non discriminatorie o illogiche. La decorrenza differita risponde a esigenze di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Non si ravvisa violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., né dell’art. 49, § 1, della Carta di Nizza, poiché le sanzioni del d.lgs. n. 472/1997 non hanno carattere penale secondo i criteri della Corte di giustizia.

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la distinzione tra art. 7 d.l. n. 269/2003 e art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. La prima norma presuppone che l’autore abbia agito nell’interesse della società; la seconda, che l’ente sia un mero schermo per l’effettivo possessore del reddito. Il gestore uti dominus diventa titolare del rapporto fiscale e delle relative sanzioni, con piena estraneità al perimetro dell’art. 7.

Quanto alla prova, il giudice di legittimità può sindacare l’applicazione dell’art. 2729 c.c., ma nella specie la Commissione regionale ha desunto il ruolo di dominus da molteplici indizi gravi, precisi e concordanti. La Corte ribadisce che il divieto di doppie presunzioni non è riconducibile ad alcuna norma e che le dichiarazioni di terzi acquisite nel p.v.c. hanno valore indiziario.

Il quarto motivo è infondato: l’avviso di accertamento è motivato anche mediante rinvio al p.v.c. Il quinto è inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della questione sul ne bis in idem. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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