Accertamento bancario e presunzione sui versamenti del lavoratore autonomo (Cass. civ. Sez. V n. 28908 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o dal lavoratore autonomo resta invariata. Il venir meno dell’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e attività professionale, determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, opera limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti. Ne consegue che il contribuente è onerato di provare in modo analitico l’estraneità dei versamenti ai fatti imponibili. È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, richieda una rivalutazione dei fatti di causa.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti di un contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’accertamento dei maggiori redditi si è fondato su indagini bancarie condotte ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva respinto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. Siracusa, ha rigettato l’appello. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi; la parte intimata non si è costituita. La questione centrale riguarda il trattamento fiscale dei versamenti confluiti sul conto corrente del contribuente, in particolare un bonifico riferito all’accollo del mutuo sull’immobile venduto e un ulteriore versamento asseritamente riconducibile al prezzo della compravendita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina la rinuncia al mandato depositata dal difensore del ricorrente. Richiamando l’orientamento di legittimità, si afferma che, per effetto del principio della “perpetuatio” dell’ufficio di difensore, di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., nessuna efficacia può dispiegare nel giudizio di cassazione la sopravvenuta rinuncia comunicata prima dell’udienza già fissata, trattandosi di giudizio caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio.
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Le censure prospettano violazioni dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ma sottendono in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. Esse, inoltre, non colgono la ratio decidendi. La Commissione regionale ha infatti ritenuto in fatto che le giustificazioni addotte dal contribuente non fossero idonee: nel primo caso non era stata prodotta documentazione utile a risalire all’ordinante del bonifico, nel secondo l’importo non poteva essere ricondotto alla compravendita, perché dall’atto emergeva che il prezzo era stato interamente pagato.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (Cass., 04/07/2017, n. 4758). Il motivo sulla dedotta contraddittorietà della motivazione e la censura sull’accollo ex art. 1273 cod. civ. non superano questo vaglio.
Il quarto motivo è invece infondato. Il ricorrente sosteneva l’imponibilità di tutti i versamenti in violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per i lavoratori autonomi, richiamando la Corte costituzionale n. 228 del 2014 e Cass. n. 23041 del 2015. La Corte ritiene preferibile l’orientamento successivo: la presunzione legale relativa ai versamenti effettuati sul conto del professionista o lavoratore autonomo resta invariata, con onere del contribuente di provare in modo analitico l’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno la sola equiparazione relativa ai prelevamenti (Cass., 26/09/2018, n. 22931).
Il ricorso è pertanto rigettato e la Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.