Inammissibile il ricorso che non censura la ratio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 28423 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, lungi dal censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, si limiti a ribadire la regola giuridica astrattamente applicabile senza misurarsi con le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione. In tema di TASI e di rendita catastale, l’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 preclude l’utilizzo di una rendita prima della sua notificazione, ma non impedisce che la stessa rendita, una volta resa conoscibile, sia utilizzata ai fini impositivi anche per i periodi pregressi. Ne consegue che il giudice di merito può ritenere provata per equivalente la notifica, valorizzando l’impugnazione di pregressi avvisi di liquidazione fondati sulla medesima rendita, quale indice di piena e risalente conoscenza da parte del contribuente.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per l’annullamento di un avviso di accertamento TASI relativo all’anno 2016, emesso dalla concessionaria della riscossione per conto di un Comune, deducendo la mancata notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale prescritta dall’art. 74 della legge n. 342 del 2000. La concessionaria si costituiva chiedendo il rigetto.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che non era stata fornita la prova della notifica del nuovo classamento. La concessionaria proponeva appello e la Corte di Giustizia Tributaria della Campania riformava la decisione, ritenendo che la società fosse già a conoscenza della rendita modificata, avendo impugnato altri avvisi di liquidazione che la presupponevano almeno dal 2013. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la concessionaria ha resistito con controricorso e il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine generale: per denunciare un errore occorre identificarlo e fornirne la rappresentazione, il che non avviene quando l’esercizio del diritto d’impugnazione non vale a esplicitare le ragioni per cui una data statuizione è errata. Tali ragioni, per essere enunciate come tali, debbono considerare le argomentazioni che sorreggono la decisione e da esse non possono prescindere, secondo il richiamo a Cass., sez. 1, n. 10128 del 2021 e a Cass., sez. 6-3, n. 19989 del 2017.

Il motivo — rubricato come violazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. — è dichiarato inammissibile, perché si traduce in una censura che non coglie la ragione della decisione. Il giudice regionale, infatti, non ha negato la necessità legale della previa notifica della rendita attribuita, ma ha ritenuto che tale notifica dovesse considerarsi documentalmente provata dall’impugnazione, da parte della società, di pregressi avvisi di liquidazione basati sulla medesima rendita.

La Corte richiama il principio già espresso in materia di ICI — Sez. 5, n. 18056 del 2016 e Sez. 5, ord. n. 14773 del 2011 — secondo cui l’art. 74 citato preclude l’utilizzo di una rendita prima della sua notifica, ma non impedisce l’utilizzabilità della stessa, una volta notificata, anche per i periodi sospesi. Nel caso concreto, la dimostrazione è avvenuta in giudizio con la produzione degli atti allegati all’appello, ovvero le precedenti notifiche di avvisi di liquidazione che prendevano a presupposto quella rendita almeno dal 2013.

La doglianza, pertanto, non incide specificamente sulla ragione decisoria: essa si limita a ribadire in sede di legittimità la necessità legale della notificazione, senza farsi carico del convincimento, in diritto e in fatto, del giudice di appello che ha positivamente ravvisato la regolare esecuzione dell’incombente attraverso le menzionate modalità. Si impone così la declaratoria di inammissibilità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente a una somma equitativamente determinata e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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