Notifica a residente estero iscritto A.I.R.E. e irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 12240 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti del cittadino italiano che abbia trasferito la residenza all’estero e risulti iscritto all’A.I.R.E., la notificazione degli atti impositivi è validamente eseguita, in alternativa alle forme dell’art. 142 c.p.c., mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. In caso di esito negativo, il messo notificatore procede al deposito dell’atto nella casa del Comune dell’ultimo domicilio fiscale e all’affissione dell’avviso nell’albo, secondo il comma 1, lettera e), del medesimo articolo. Non è necessario che esperisca ricerche volte ad accertare l’irreperibilità assoluta presso quel Comune, perché la residenza estera conosciuta rende tale indagine priva di utilità.
Il Fatto
Un contribuente, cittadino italiano emigrato all’estero e iscritto all’A.I.R.E., impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli nel 2015 in relazione a crediti erariali portati da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento impoesattivi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto per la parte riferita alle cartelle, stante la mancata prova della notificazione. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava nel resto, ritenendo regolare la notifica degli avvisi secondo la procedura semplificata. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva e spiegava ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo della notificazione ai contribuenti non residenti. L’art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notificazione sia validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero rilevato dai registri dell’A.I.R.E.; in caso di esito negativo si applicano le disposizioni del comma 1, lettera e), con deposito dell’atto e affissione dell’avviso nell’albo comunale.
Sul primo motivo, la Corte supera l’imprecisione terminologica della sentenza impugnata, che aveva parlato di atto “depositato” nell’albo pretorio. Una lettura complessiva della motivazione e il richiamo alla lettera e) rendono evidente che gli avvisi furono depositati nella casa del Comune del domicilio fiscale e che nell’albo fu affisso il solo avviso di deposito ex art. 140 c.p.c.
Sul secondo motivo, la Corte distingue il diverso orientamento che impone ricerche presso il Comune del domicilio fiscale. Quel principio non si attaglia alle notifiche eseguite ai sensi del comma 4: nei confronti di un cittadino iscritto all’A.I.R.E. nessuna utilità avrebbe l’indagine nel Comune dell’ultimo domicilio, dove non sarebbe possibile rinvenire altro indirizzo. L’irreperibilità assoluta va intesa nel senso che, accertata la residenza estera e spedita la raccomandata, il messo non deve effettuare ulteriori ricerche.
La Corte esclude la pertinenza del precedente invocato dal Pubblico Ministero, relativo all’ipotesi di cancellazione dai registri A.I.R.E., fattispecie diversa da quella in esame, in cui l’iscrizione era regolarmente mantenuta e l’indirizzo era rimasto immutato.
Il terzo motivo, che deduce la falsità della relata, è inammissibile: le attestazioni del messo fanno piena fede fino a querela di falso, come quelle dell’ufficiale giudiziario, e non possono essere contestate con la violazione dell’art. 2700 c.c. Il quarto motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Il ricorso principale è rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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