Accertamento bancario: presunzione sui versamenti del professionista e obbligo di esame analitico (Cass. civ. Sez. V n. 8905 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 resta ferma la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 con riguardo ai soli versamenti effettuati su conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, essendo venuta meno l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti. L’art. 7-quater d.l. n. 193 del 2016, espungendo le parole “o compensi”, ha recepito il decisum costituzionale senza estendere l’abrogazione ai versamenti, per i quali la presunzione sopravvive. Ne consegue che il contribuente è onerato di una prova analitica della estraneità di ciascun movimento a fatti imponibili, ma il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni singola operazione e darne conto espressamente in motivazione, non potendo disattenderle con valutazione globale e generica.

Il Fatto

Un professionista riceveva un avviso di accertamento con cui l’Ufficio rideterminava, ai fini di imposte dirette e indirette, il reddito conseguito in un determinato anno di imposta. L’accertamento, fondato su un processo verbale di constatazione e su indagini finanziarie, individuava maggiori componenti positivi di reddito per oltre tre milioni di euro, di cui una parte come versamenti e un’altra come prelevamenti non giustificati. Il contribuente sosteneva che si trattava di anticipazioni o rimborsi verso società di cui era legale rappresentante.

La CTP accoglieva in parte il ricorso, ritenendo non giustificati solo alcuni movimenti. La CTR, in parziale riforma, accoglieva il ricorso limitatamente al reddito desunto dai prelevamenti, confermando invece la pretesa sui versamenti, ritenendo l’onere probatorio del contribuente totalmente insoddisfatto. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, alcuna presunzione potesse operare nei confronti dei lavoratori autonomi, neppure sui versamenti, anche in ragione dell’art. 7-quater d.l. n. 193 del 2016, da ritenersi applicabile ai giudizi in corso. Il motivo è infondato.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui resta invariata la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti, essendo venuta meno l’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale solo per i prelevamenti. La discrasia tra motivazione e dispositivo della C. Cost. n. 228 del 2014 non si traduce in contrasto, dovendosi integrare il dispositivo con la motivazione, dalla quale emerge che l’illegittimità riguarda esclusivamente i prelievi. La presunzione, già riferibile ai redditi di lavoro autonomo anche nel testo antecedente alla novella del 2004, è quindi applicabile retroattivamente.

Quanto all’art. 7-quater d.l. n. 193 del 2016, l’eliminazione del riferimento ai “compensi” afferisce espressamente ai soli prelevamenti dei professionisti e non anche ai versamenti ingiustificati. L’argomento fondato sugli “importi riscossi” non conduce a esiti diversi, identificandosi tali importi con operazioni extra conto di regolazione a fronte di versamenti, con funzione semmai estensiva della presunzione.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che la presunzione legale consente all’Amministrazione di riferire de plano a operazioni imponibili i dati bancari, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve offrire una prova non generica ma analitica, per ogni versamento. Da ciò discende l’obbligo del giudice di merito di effettuare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove, rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione. La CTR ha disatteso tali insegnamenti, liquidando le produzioni del contribuente come “massa informe di documenti” senza procedere all’analitica disamina, eventualmente previa CTU contabile. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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