Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo senza pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. V n. 21498 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Fuori da tali ipotesi difetta l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., poiché il ruolo non ha autonoma materialità e il processo tributario ha natura di impugnazione-merito. Il giudice rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’estratto di ruolo e le nove cartelle di pagamento sottostanti, eccependo l’omessa rituale notifica delle stesse. Sia in primo che in secondo grado il giudice accertava la regolarità della notificazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia su fatti controversi, la nullità della sentenza per difetto di motivazione sull’eccezione di prescrizione e l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo. La contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo e, per esso, le cartelle sottese, assumendone l’invalidità della notifica e prospettando l’inesistenza giuridica, la prescrizione o la decadenza delle pretese tributarie.
Il collegio richiama l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in presenza di specifiche condizioni: il pregiudizio derivante da una procedura di appalto ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, le verifiche di cui all’art. 48-bis del medesimo decreto, ovvero la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26283/2022, che hanno circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette all’annullamento della cartella sottesa, qualificandole come azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo. Trattandosi di processo tributario a natura impugnatoria, l’interesse ad agire sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, ad esempio un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, del quale non vi è evidenza in atti.
La Corte richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate avverso la medesima disposizione, escludendo che il rimedio al deficit riscontrato potesse prescindere da un intervento normativo di sistema, implicante scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, questo è dichiarato inammissibile perché, ab origine, la causa non poteva essere proposta. Le spese di lite sono compensate in ragione del rilievo officioso della questione decisiva.
Nota della Redazione
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