Ricorso inammissibile per genericità dei motivi e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 9668 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a mere enunciazioni di principio, senza confrontarsi con la fattispecie concreta, è inammissibile per genericità. Chi denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 deve indicare quali siano gli elementi di novità dell’atto di appello e perché essi integrino mere difese e non un illegittimo ampliamento del thema decidendum. Chi deduce l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. deve riportare nei loro esatti termini, e non genericamente, la domanda o l’eccezione ritualmente formulata, con specifica indicazione dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui fu proposta, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne ritualità e decisività.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato il suo appello. La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno di imposta 2003.

La C.t.r. aveva respinto il primo motivo di appello per la sussistenza dei requisiti di legge di cui all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il secondo perché ampliava gli originari motivi di accertamento in violazione dell’art. 345, primo comma, cod. proc. civ., e il terzo per il mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’onere probatorio sulla fittizietà delle operazioni contestate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i tre motivi complessivamente inammissibili, perché tutti estremamente generici. Essi si fermano a mere enunciazioni di principio senza confrontarsi con la fattispecie concreta sottoposta al giudice di legittimità.

Quanto al primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi di novità dell’atto di appello, né perché essi configurerebbero mere difese che non aggiungevano nulla alle ragioni della pretesa fiscale e non comportavano un illegittimo ampliamento del thema decidendum.

Il secondo motivo, che denuncia l’insufficiente motivazione su fatti decisivi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non specifica quali siano gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento dei quali la C.t.r. non avrebbe tenuto conto. La ricorrente indica genericamente la pretermissione delle dichiarazioni rese da terzi, senza chiarirne, neppure sinteticamente, il contenuto e la valenza indiziaria nello specifico contesto, né la presenza di ulteriori elementi di riscontro.

Il terzo motivo, che denuncia la nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., risulta assolutamente generico, non indicando in alcun modo, sia pure in via riassuntiva, i motivi di appello pretermessi né il loro contenuto.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, perché possa dedursi un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione ritualmente e inequivocamente formulate e che tali istanze siano riportate nei loro esatti termini nel ricorso per cassazione, con indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui furono proposte (Cass. 21226/2010; 6361/2007).

Per l’assoluta genericità del ricorso resta assorbita l’eccezione del controricorrente relativa alla formazione del giudicato, per mancanza di specifica impugnazione in appello, sull’autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, attesa la prenotazione a debito del contributo unificato (Cass. n. 1778/2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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