Concordato preventivo e richiesta di fallimento del P.M. (Cass. civ. Sez. I n. 8904 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore della Repubblica che, all’udienza di istruttoria prefallimentare, insista per la dichiarazione di fallimento dopo aver acquisito piena conoscenza della domanda di concordato preventivo depositata dalla debitrice, formula richiesta riconducibile all’art. 162, secondo comma, l. fall., con conseguente superamento di ogni questione sulla necessità di una segnalazione. La dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato legittima la segnalazione dell’insolvenza del proponente al P.M., il quale, acquisita la notitia decoctionis, può sollecitare il fallimento ex art. 7, n. 2), l. fall., restando la legittimazione ex art. 162 l. fall. compatibile con quella ex art. 7, essendo il procedimento di concordato un procedimento civile. Tra la domanda di concordato e il prefallimento pendente davanti a ufficio diverso ricorre un rapporto di continenza per specularità, con applicazione dell’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo inderogabile la competenza territoriale ex art. 161 l. fall.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro chiedeva la dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, richiamando il provvedimento con cui il medesimo tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato “in bianco” e il valore confessorio delle dichiarazioni rese in quella sede.

La società resisteva e depositava domanda di concordato preventivo con cessione dei beni, rappresentando di aver presentato analoga domanda presso altro tribunale, nel cui circondario aveva trasferito la sede. Il Tribunale di Pesaro dichiarava il fallimento; il diverso ufficio giudiziario, ritenuta la propria competenza, dichiarava parimenti inammissibile la proposta. Il reclamo ex art. 18 l. fall. era rigettato dalla Corte d’Appello, con conseguente ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sulla riconducibilità della richiesta del P.M. al paradigma dell’art. 162, secondo comma, l. fall. Il rilievo della corte territoriale circa la piena conoscenza, da parte del P.M., della domanda di concordato è congruo e ragionevole, quale esito inferenziale di un riscontro oggettivo e univoco, poiché il deposito è avvenuto in udienza alla presenza del medesimo organo. La doglianza si risolve nella contestazione di tale esito inferenziale, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

La corretta ascrizione della richiesta all’art. 162, secondo comma, l. fall. assorbe le doglianze del secondo motivo. In ogni caso, qualora la domanda di concordato sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell’insolvenza operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale può sollecitare il fallimento ex art. 7, n. 2), l. fall., non essendo la legittimazione ex art. 162 incompatibile con quella ex art. 7, atteso che il procedimento di concordato è un procedimento civile. La segnalazione è un atto neutro, privo di contenuto decisorio, assunto prima facie, spettando al P.M. la valutazione dell’insolvenza.

Quanto alla competenza, la Corte ribadisce che la domanda di concordato proposta quando è già pendente un procedimento prefallimentare davanti a diverso ufficio spetta a quest’ultimo, sussistendo tra le iniziative un rapporto di continenza per specularità e trovando applicazione l’art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. L’identità soggettiva non è esclusa dalla presenza di un soggetto diverso in uno dei giudizi. Irrilevante è dunque la deduzione sulla asserita diversità tra P.M. e singolo creditore.

Le censure sull’audizione ex art. 162, secondo comma, l. fall. sono respinte: non è necessaria la preventiva contestazione delle ragioni di inammissibilità, restando nella discrezionalità del tribunale indicare le insufficienze del piano; il termine per integrazioni è esercizio di potere discrezionale, non diritto del debitore. La Corte esclude, infine, ogni vizio motivazionale, essendo il dictum immune da anomalie rilevanti, e ribadisce il difetto di autosufficienza del quinto motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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