Estinzione del processo per definizione agevolata della lite fiscale pendente (Cass. civ. Sez. V n. 4854 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, determina l’estinzione del processo, che il giudice dichiara con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio ove sia stata fissata la data della decisione, secondo quanto previsto dal comma 198 della medesima disposizione. L’estinzione così pronunciata preclude l’applicazione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria e perciò insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, restando essa circoscritta ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con la disciplina speciale della definizione agevolata.

Il Fatto

La controversia trae origine dal diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla domanda di definizione di un condono presentata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 9-bis, legge n. 289 del 2002. La società impugnava il provvedimento di diniego davanti alla commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La commissione tributaria regionale, prima con la sentenza n. 153 del 2008 e poi, in sede di rinvio, con la sentenza n. 8267/2017, accoglieva invece l’appello della contribuente, annullando il diniego. Avverso quest’ultima decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.

Nelle more del giudizio di legittimità, la controricorrente presentava istanza chiedendo dichiararsi estinto il processo ai sensi della legge n. 197 del 2022, avendo depositato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto previsto dalla disciplina agevolata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo della definizione agevolata introdotta dai commi 197 e 198 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022. Il comma 197 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta del contribuente, il quale ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Il comma 198 prevede che, in caso di tale deposito nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio ove sia stata fissata la data della decisione.

La Corte rileva che la contribuente ha documentato, con riferimento al giudizio in corso, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare estinto il processo, secondo il meccanismo tipico della definizione agevolata delle liti pendenti.

Sul regime delle spese, la Corte applica la regola speciale dettata dal comma 198: le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in deroga alla disciplina ordinaria della soccombenza.

Quanto al doppio contributo unificato, la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti. Si tratta di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Per la sua natura lato sensu sanzionatoria, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata nel provvedimento. La definizione agevolata non integra alcuna di tali ipotesi e non giustifica quindi il pagamento aggiuntivo.

Il percorso argomentativo conduce alla declaratoria di estinzione del processo, con regolazione delle spese secondo la disciplina della definizione agevolata e senza imposizione del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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