Fallimento e processo tributario, improcedibilità e poteri del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 15544 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento del contribuente, nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito tributario, non ne determina l’interruzione, ma l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 52 L.fall., con salvezza della giurisdizione del giudice tributario. Il giudice d’appello è investito del riesame di tutte le questioni implicate dal capo di decisione impugnato e può rideterminare la pretesa fiscale, nel suo an e nel suo quantum, senza essere vincolato ai criteri seguiti dal giudice di primo grado, purché motivi il proprio discostamento. Non è censurabile per omessa pronuncia la reiezione implicita di una eccezione incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.
Il Fatto
La Guardia di Finanza rilevava, con un pvc, due violazioni relative alle dichiarazioni fiscali di una società per l’anno 2009: la deduzione di quote di ammortamento su un cespite alberghiero iscritto per un valore superiore a quello reale, con applicazione dell’aliquota del 6% invece dell’1,5%, e il disconoscimento dell’inerenza di costi documentati da fatture. In autotutela parziale la maggiore imposta veniva ridotta per correzione di errore materiale.
La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. La CTR del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello erariale, reputava applicabile l’aliquota dell’1,5% e rigettava l’appello incidentale. Il fallimento della società ricorreva per cassazione con cinque motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate. La questione approda in legittimità per la dedotta nullità della sentenza d’appello, l’asserita ultrapetizione e i profili di omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 50 e 51 L.fall. e dell’art. 88 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la verifica del passivo sia l’unica sede di accertamento dei crediti. Il motivo è infondato. Il fallimento, per i giudizi di accertamento di un credito verso il fallito, non produce interruzione ex art. 43 L.fall., ma improcedibilità ex art. 52 L.fall. (oggi art. 151 CCII). Fa eccezione la giurisdizione dei giudici speciali. Per i crediti di natura tributaria la competenza resta del giudice tributario, anche in corso di procedura.
I motivi secondo e terzo, esaminati unitariamente, non colgono nel segno. Nel condividere che ai fini dell’ammortamento rilevano i costi e non il valore in sé del bene, la CTR ha legittimamente determinato l’an e il quantum della pretesa. L’appello ha effetto devolutivo, sicché il giudice del gravame riesamina tutte le questioni implicate dal capo impugnato. Non si forma giudicato interno sul parametro estimativo, rimesso al sindacato del giudice d’appello. La Corte richiama il principio secondo cui il processo tributario mira a una pronuncia di merito sostitutiva dell’accertamento (Cass. n. 19750 del 2014; Cass. n. 27560 del 2018).
Il quarto motivo, che denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile sotto entrambi i profili. Il giudice d’appello ha valutato la connotazione delle fatture, segnalando la mancata prova dell’inerenza e la sproporzione di un costo anche in rapporto al contratto di consulenza. Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione implicita sia incompatibile con la statuizione di accoglimento (Cass. n. 24953 del 2020; Cass. n. 14486 del 2004). Sono riservate al giudice del merito la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee (Cass. n. 21187 del 2019). Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. resta circoscritto al minimo costituzionale della motivazione (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Con il quinto motivo si censura il rigetto dell’appello incidentale sulle sanzioni. Il motivo è inammissibile: non è indicata la norma violata. La censura contrasta con l’onere di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che impone di indicare le norme di cui si lamenta la violazione e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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