Imposta scommesse, bookmaker estero non tenuto alle sanzioni per incertezza normativa (Cass. civ. Sez. V n. 27233 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero che operi in Italia mediante propri intermediari senza concessione. Tale incertezza rileva ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e comporta la non debenza delle sanzioni amministrative, restando invece dovuta l’imposta. Il quadro normativo, scrutinato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018, non si pone in contrasto con l’art. 56 TFUE, né con il principio di capacità contributiva, poiché il centro trasmissione dati e il bookmaker concorrono, su piani diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo e rispondono in via solidale.
Il Fatto
Una società di scommesse con sede a Malta propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato il suo appello. Oggetto della controversia è un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con cui era stata recuperata l’imposta unica nei confronti del bookmaker estero, quale coobbligato solidale di una ditta individuale operante come centro trasmissione dati (CTD).
La ditta aveva raccolto scommesse sportive a quota fissa per conto della società, priva di concessione. L’Agenzia, sulla base di una verifica fiscale, aveva ritenuto che il CTD non si fosse limitato a trasmettere dati informatici, ma avesse sollecitato e raccolto le scommesse e pagato le vincite. L’impugnazione proposta dalla società era stata respinta in entrambi i gradi di merito; di qui il ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha già chiarito che l’art. 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti in Italia e, in solido e in via eventuale, gli operatori esteri loro mandanti, indipendentemente dall’ubicazione della sede e dall’assenza di concessione. Nessuna discriminazione emerge tra bookmaker nazionali ed esteri.
I motivi primo, secondo, terzo, quarto e ottavo, connessi, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento — art. 1, comma 2, legge n. 288 del 1998, art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998, art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010 — già scrutinato dal giudice delle leggi. La sentenza n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella sola parte in cui, per le annualità precedenti al 2011, assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione: in quel periodo la traslazione dell’imposta era impossibile, essendosi già cristallizzate le commissioni. Per le annualità anteriori al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie, ma i bookmaker.
La Corte esclude poi che l’accertamento sia viziato sul piano territoriale: il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia a prescindere dal luogo di conclusione del contratto. È respinta anche la censura sulla mancata notifica del processo verbale di constatazione: la sua redazione non è necessaria per la legittimità dell’avviso, né risulta svolta alcuna attività di accesso nei confronti del bookmaker; la prova di resistenza non è stata specificamente sostanziata.
Infondato è pure il sesto motivo: l’avviso reca indicazioni idonee a consentire la difesa, poiché il contenuto del verbale è integralmente richiamato e riprodotto.
È invece fondato il settimo motivo. Fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 esisteva, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante senza concessione, una condizione di obiettiva incertezza normativa. Il tenore letterale dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 ammetteva una duplice lettura, tanto che la stessa Amministrazione ne aveva riconosciuto l’incertezza applicativa. La fattispecie rientra pertanto nell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. La causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso limitatamente alle sanzioni, dichiarate non dovute; spese compensate.
Nota della Redazione
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