Accertamento bancario società a ristretta base: onere di verifica analitica dei movimenti (Cass. civ. Sez. V n. 18343 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia provato i movimenti in entrata e in uscita, il contribuente può vincere la presunzione legale di imponibilità con prova analitica e specifica, anche per presunzioni semplici. Al relativo onere del contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di merito di compiere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni singola movimentazione, dando espressamente conto in sentenza delle risultanze di tale verifica. La verifica delle movimentazioni dei conti dei soci e dei loro familiari è legittima in presenza di elementi sintomatici, tra cui la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare. A fronte della presunzione di ricavi occulti, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria di una incidenza percentuale forfettaria dei costi, da detrarsi dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Il Fatto
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES, IRPEF, IRAP e IVA per l’anno di imposta 2009, emesso sulla base delle risultanze di indagini bancarie compendiate in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il destinatario è una società a ristretta base societaria; l’accertamento riguarda anche i soci e un soggetto legato da stretti vincoli familiari all’amministratore. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la commissione tributaria regionale, su appello dell’Ufficio, ha ritenuto legittime le verifiche e non superata la presunzione di maggiori ricavi. La società ricorre per cassazione con undici motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale dell’omessa pronuncia. La ricorrente aveva dedotto la violazione degli obblighi di motivazione della sentenza, ma la Suprema Corte riqualifica la censura come error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendo l’inammissibilità dei motivi in continuità con le Sezioni Unite n. 17931 del 2013. Sulle eccezioni relative alla sottoscrizione dell’atto di appello e alla spedizione in busta chiusa, la Corte richiama il consolidato orientamento sulla delega di firma, che si presume idonea a rappresentare la volontà dell’Ufficio salvo prova contraria, e qualifica la spedizione in busta chiusa come mera irregolarità ove non contestato il contenuto.
Quanto all’avviso di accertamento, la Corte distingue nettamente la delega di funzioni, che richiede atto scritto e motivato ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dalla delega di firma ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, che realizza un mero decentramento burocratico e non esige l’indicazione nominativa del delegato. Sul piano della motivazione per relationem, la Corte ribadisce che il rinvio al processo verbale di constatazione è legittimo quando l’atto sia noto o agevolmente conoscibile dal contribuente, come nel caso di specie.
Il nucleo del decisum riguarda gli accertamenti bancari su conti intestati a soggetti diversi dalla società. La Corte distingue la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni dalla necessità di elementi indiziari che ne giustifichino l’estensione ai terzi, richiamando Cass. n. 33596 del 2019 e il filone che valorizza la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare. Sul punto, però, i giudici di appello hanno ricollegato le movimentazioni all’attività d’impresa con un accertamento di fatto non adeguatamente contestato.
L’accoglimento riguarda il quinto gruppo di censure: la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la società non aveva fornito prova contraria, senza la verifica analitica richiesta dal consolidato indirizzo di legittimità. Il contribuente, una volta provati i movimenti, può vincere la presunzione con prova specifica per singola operazione, anche mediante presunzioni semplici. A fronte della presunzione di ricavi occulti, il contribuente può inoltre opporre la incidenza percentuale forfettaria dei costi, in base a Cass. n. 18653 del 2023.
La Corte accoglie pertanto il settimo, ottavo, nono e decimo motivo, assorbe l’undicesimo, rigetta gli altri e il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per la rideterminazione del reddito imponibile e delle sanzioni secondo il trattamento più favorevole.
Nota della Redazione
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