Decadenza dalla rateizzazione tributaria per tardivo versamento della rata (Cass. civ. Sez. V n. 17521 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella formulazione dell’art. 3-bis, comma 4, del d.lgs. n. 462 del 1997 vigente ratione temporis, il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine di scadenza comporta la decadenza dalla rateizzazione, con iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena. La disposizione non consente alcuna distinzione tra mancato versamento e tardivo versamento della rata, non assumendo rilievo l’eventuale pagamento successivo alla scadenza. Solo con le modifiche introdotte dall’art. 10, comma 13-decies, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, è stato previsto il pagamento tardivo della rata, con iscrizione a ruolo dei soli interessi e sanzione commisurata alla rata versata in ritardo. Tale disciplina non si applica alle rateizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sia già intervenuta la dichiarazione di decadenza.
Il Fatto
A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Unico 2008, per l’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate comunicava alla società contribuente una irregolarità. La società avanzava richiesta di rateizzazione, accolta dall’Ufficio.
La seconda rata veniva versata il 01/03/2011, oltre il termine di scadenza del 28/02/2011. L’Agenzia iscriveva quindi a ruolo l’intero importo e notificava la cartella di pagamento il 28/09/2011. La società la impugnava, contestando la mancata detrazione delle rate pagate e l’applicazione delle sanzioni nella misura del 30% anziché del 10%. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso e annullava la cartella; la CTR della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio, dichiarando l’esistenza del debito con esclusione delle sanzioni. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo attiene alla violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il comma 4 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile, prevedeva che il mancato pagamento anche di una sola rata determinasse la decadenza dalla rateazione, con iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato.
L’interpretazione dei giudici di appello è errata: era sufficiente il mancato pagamento della rata nel termine di scadenza perché si verificasse la decadenza dal piano di rateizzazione, non assumendo alcuna rilevanza l’eventuale tardivo pagamento. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 26776/2017; Cass. n. 16062/2023; Cass. n. 35582/2023; per la ricognizione della disciplina, Cass. n. 17362/2024 e Cass. n. 8263/2025, non massimate).
Solo con le modifiche e integrazioni apportate dall’art. 10, comma 13-decies, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, è stato previsto il pagamento tardivo della rata. Il comma 4-bis prevede che, se il pagamento avvenga tardivamente ma entro il termine della rata successiva, l’Ufficio iscrive a ruolo a titolo definitivo gli interessi e la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, commisurata all’importo versato in ritardo, salvo ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termine della rata successiva.
Quanto all’efficacia temporale, l’art. 10, comma 13-undecies, del d.l. n. 201 del 2011 prevede che le disposizioni si applichino anche alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La Corte richiama Cass. n. 6263/2021: la nuova disciplina non opera nei casi in cui, a tale data, sia già intervenuta la dichiarazione di decadenza dal beneficio, perché la rateizzazione non è più in corso e la legge tributaria non può avere effetti retroattivi.
Nel caso di specie la dichiarazione di decadenza, di cui alla cartella notificata il 28/09/2011, è antecedente al 28/12/2011, data di entrata in vigore delle disposizioni. Correttamente, dunque, l’Ufficio ha iscritto a ruolo l’intero importo per imposte, interessi e sanzioni in misura piena. Il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario rigettato, con condanna della società contribuente alle spese di legittimità e compensazione delle spese dei gradi di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.