Notifica della cartella esattoriale e presupposti dell’irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 8823 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di procedere ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte ad accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dipenda da irreperibilità assoluta, e non da irreperibilità relativa. Solo la prima, caratterizzata dal trasferimento in luogo sconosciuto, giustifica il rito degli irreperibili; la seconda impone l’applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., con tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, in caso di rifiuto, temporanea assenza o assenza di altre persone idonee a ricevere l’atto, può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione notificava alla contribuente una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo, a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, di somme per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, sanzioni e interessi. La rettifica del reddito d’impresa, del volume d’affari e del valore della produzione era stata operata sulla base dell’incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore.

La contribuente impugnava la cartella davanti alla C.t.p. di Roma, che dichiarava inammissibile il ricorso per definitività dell’avviso presupposto. La C.t.r. del Lazio rigettava l’appello. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati sulla legittimità della notifica dell’atto prodromico: dall’erronea qualificazione del rito alla mancanza degli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. L’Agenzia non depositava controricorso, producendo mera nota di costituzione.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione oggettiva, sono giudicati fondati. La Corte richiama il combinato disposto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale emerge la necessità di distinguere tra irreperibilità relativa — che ricorre quando è conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, non rivenuto al momento della consegna — e irreperibilità assoluta, che presuppone il trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto.

Il messo notificatore, prima di attivare il rito degli irreperibili, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte a verificare i presupposti della scelta, accertando che il contribuente non abbia più né abitazione né ufficio o azienda e che manchino dati ed elementi per notificare altrimenti. Nessuna norma prescrive le modalità esatte di tali ricerche, purché emerga chiaramente che siano state compiute, siano attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame (Cass. n. 23183 del 2023, Cass. n. 6765 del 2019).

Nel caso concreto la Corte rileva che non si verteva in ipotesi di irreperibilità assoluta, bensì di mera irreperibilità relativa: dagli atti risultava che il giorno della notifica nessuna persona era stata reperita presso l’indirizzo di recapito, circostanza smentita dalla dichiarazione della collaboratrice domestica attestante la sua presenza in quel giorno e a quell’ora. La C.t.r., inoltre, aveva omesso ogni controllo sull’attività di ricerca del messo, limitandosi ad affermare genericamente la legittimità del procedimento.

La Corte ribadisce che, nei casi di irreperibilità relativa, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., essendo necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Richiama altresì il principio per cui la prova del perfezionamento, in caso di rifiuto o temporanea assenza, è data esclusivamente dalla produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Sezioni Unite n. 10012 del 2021). La C.t.r. ha quindi fatto malgoverno di tali principi, ritenendo legittimo un procedimento notificatorio meno garantista in assenza dei presupposti di legge.

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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