Notificazione rinnovata e inammissibilità del ricorso tardivamente proposto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21661 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, conserva gli effetti del primo atto solo quando l’esito negativo non sia imputabile al notificante e la parte abbia ripreso immediatamente il procedimento notificatorio, senza necessità di autorizzazione del giudice. La non imputabilità dell’errore, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, deve essere allegata e comprovata, perché il meccanismo è derogatorio e tutela solo la parte solerte ed esente da colpe. Se l’errore iniziale è imputabile al notificante, l’impugnazione è tempestiva solo se la notifica rinnovata interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti al momento della prima notificazione. In difetto di prova, il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.
Il Fatto
L’INPS propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame dell’Istituto e confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore. In primo grado era stata accolta l’opposizione di una avvocata contro l’avviso di addebito, emesso per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all’anno 2009.
La Corte territoriale aveva ritenuto la pretesa contributiva prescritta, individuando il dies a quo della prescrizione nella scadenza del termine per il versamento dei contributi e non nella presentazione della dichiarazione dei redditi. La parte controricorrente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché notificato tardivamente rispetto al termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
L’eccezione preliminare è accolta. La Corte ricostruisce gli antefatti sulla base della documentazione acquisita: l’Istituto ha presentato una prima richiesta di notifica entro il termine semestrale fissato per l’impugnazione, ma la notifica non si è perfezionata per irreperibilità del destinatario, che all’indirizzo indicato è risultato sconosciuto. A termine ormai decorso è stata presentata una nuova richiesta di notifica, con indicazione di un diverso indirizzo, e la notifica è stata ritualmente ricevuta.
Il Collegio richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 14594 del 2016 e la successiva applicazione di Sez. III n. 34272 del 2023, che distingue a seconda che l’errore originario nella prima notificazione sia imputabile al notificante oppure no. Nella prima ipotesi l’impugnazione è tempestiva solo se la notifica rinnovata interviene entro il termine per impugnare; nella seconda, la ripresa del procedimento notificatorio, avviata immediatamente dopo aver appreso l’esito negativo, dispiega i suoi effetti dal momento iniziale di attivazione, rendendo irrilevante lo spirare del termine.
La Corte rileva che la parte ricorrente non ha offerto prova adeguata delle condizioni richieste. In particolare, non ha dimostrato che il primo tentativo di notifica non sia stato coronato dal successo per causa non imputabile, presupposto imprescindibile per salvaguardare gli effetti utili del primo tentativo.
La non imputabilità, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, doveva essere debitamente allegata e comprovata, poiché il meccanismo si atteggia come derogatorio. La parte non ha neppure circostanziato la diligente ripresa del procedimento notificatorio nella metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. A fronte dell’eccezione del controricorso, il ricorrente non ha svolto rilievi critici idonei a confutarla. Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
La declaratoria di inammissibilità impone di dare atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove in concreto dovuto, secondo i principi di Sezioni Unite n. 4315 del 2020. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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