Azione di accertamento negativo del credito erariale e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. III n. 9061 del 06.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di accertamento, il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa sorge solo quando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza che l’azione mira a neutralizzare. Alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, scopo dell’azione di accertamento può essere soltanto quello di ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa. Ne consegue che la domanda volta a far dichiarare la prescrizione del credito portato da una cartella di pagamento, conosciuta mediante spontanea acquisizione dell’estratto di ruolo, è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire, quando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione.

Il Fatto

Nel 2017 il ricorrente conveniva in giudizio l’agente della riscossione e il Comune intimati, contestando la cartella di pagamento emessa sulla base di un ruolo del 2011, relativa a una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada risalente al 2007, conosciuta attraverso l’estratto di ruolo rilasciato nel marzo 2017. L’opponente deduceva la mancata notifica della cartella e del verbale di accertamento, i vizi della cartella, la carenza di motivazione e la prescrizione del credito.

Il giudice di pace dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza di interesse, escludendo efficacia esecutiva all’estratto di ruolo. Il Tribunale, in sede di appello, rigettava il gravame. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, unitariamente esaminati per la loro stretta connessione, con cui censurava la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, nonché l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, che hanno qualificato l’interesse ad agire come condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione per ius superveniens fino al momento della decisione. Il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela, plasmandone l’interesse.

Il quadro è completato dalle Sezioni Unite n. 12459/2024, secondo cui i limiti all’impugnabilità della cartella non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023, che ha ricondotto i rimedi a un eventuale vulnus a un intervento normativo di sistema. Nel solco di tale indirizzo, la Cass. n. 31430/2024 ha precisato che l’inammissibilità originaria della domanda sui crediti conosciuti da estratto di ruolo si estende alle domande volte a ottenere la declaratoria della maturata prescrizione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente non ha dimostrato alcun interesse ad agire, né in merito né in legittimità. Tale interesse non può ravvisarsi nella sola richiesta di prescrizione del credito. L’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo per omessa o invalida notifica e relativamente al credito riportato, non anche per dedurre fatti estintivi successivi.

Condizione di ammissibilità dell’azione di accertamento negativo è l’avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto. Diversamente opinando, l’azione assumerebbe carattere preventivo, configurando una azione di mera iattanza, che la previsione positiva dell’interesse ad agire ha inteso escludere. Poiché l’amministrazione non ha intrapreso alcuna iniziativa esecutiva, il presunto debitore può rivolgersi all’ente in sede amministrativa, chiedendo lo sgravio in autotutela.

Difettando una condizione dell’azione, la causa non poteva essere proposta. La Corte cassa quindi senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’azione non iniziabile né proseguibile, con assorbimento delle censure e integrale compensazione delle spese di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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