Accertamento parziale e costi indeducibili: legittimo il recupero a tassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19465 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento parziale, l’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di procedere alla rettifica anche quando dalle attività istruttorie risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, e non soltanto redditi non dichiarati o un maggiore ammontare di reddito parziale. La motivazione dell’atto impositivo e della sentenza che lo conferma è idonea quando espone elementi certi e precisi emersi dall’istruttoria, superando la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica dell’esistenza e della coerenza dell’impianto argomentativo, non alla sua condivisibilità.

Il Fatto

Un professionista impugna un avviso di accertamento parziale emesso ai fini IRPEF, IRAP e IVA, con cui l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità delle spese per servizi vari, forniti da una società di cui il contribuente era socio di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la tesi erariale, la società avrebbe svolto il ruolo di mero schermo, accollandosi costi poi riaddebitati al professionista, consentendogli di dedurli dal reddito imponibile.

Dopo due cassazioni con rinvio per motivazione apparente, la Commissione tributaria regionale, in seconda sede di rinvio, accoglie l’appello dell’Amministrazione e conferma l’atto impositivo. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio avrebbe richiamato l’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, salvo poi recuperare i costi per carenza dei requisiti dell’art. 54 del d.P.R. n. 917 del 1986, senza invitarlo a rendere chiarimenti.

La Corte ritiene la censura infondata. La Commissione regionale ha evidenziato come l’operato dell’Agenzia non si fondi su mere illazioni, ma su riscontri documentali idonei a dimostrare che la società aveva svolto un ruolo di schermo. La società era controllata dal professionista; tutte le fatture emesse nell’anno erano intestate al solo ricorrente, suo unico cliente; il corrispettivo era stato pattuito non in ragione delle attività rese, ma dei costi sostenuti, circostanza che dimostrava l’assenza di autonomia tra la società e il professionista.

La Commissione ha inoltre puntualizzato che l’Ufficio non aveva operato ai sensi dell’art. 37-bis, mai citato nell’avviso, e che l’Amministrazione aveva applicato il principio antielusivo affermato dalle Sezioni Unite nn. 30055, 30056 e 30057 del 2008, riveniente dagli artt. 53 e 3 Cost. Il contraddittorio era stato garantito in sede istruttoria e il contribuente non aveva assolto l’onere della cd. prova di resistenza.

Alla luce di ciò, la sentenza impugnata supera la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., collocandosi al di sopra del limite entro cui opera il controllo di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. ad opera della legge n. 134 del 2012 di conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stato recuperato a tassazione costi indeducibili anziché ricavi non dichiarati. La Corte respinge la doglianza osservando che la norma consente l’accertamento parziale non solo per redditi non dichiarati, ma anche per deduzioni non spettanti. Il ricorso è respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di 2.000 euro in favore della cassa delle ammende, con Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 a sostegno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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